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mercoledì 22 giugno 2011

PILLOLE FISCALI
di Elisa Scopel

I geometri in coda al catasto


I geometri fanno la fila agli uffici del Territorio per regolarizzare le case fantasma. Fino al 30 giugno, infatti, non si applicheranno le maxi-sanzioni previste dalla nuova normativa. Una boccata d'ossigeno introdotta dal decreto legge sviluppo che ieri ha avuto il via libera dalla Camera. Professionisti e contribuenti possono così affrettarsi a regolarizzare la propria posizione pagando le sanzioni standard. La finestra aperta solo sulle sanzioni, e non sui controlli, si è però trasformata in una sorta di girone infernale per i professionisti. Le file sono interminabili. Gli uffici, spesso, riescono ad espletare solo una parte delle prenotazioni costringendo gli utenti a ritornare il giorno dopo causando, così, grandi disagi.



Cedolare secca sugli affitti

Con il decreto legislativo n. 23 del 2011 l'Esecutivo ha introdotto, a partire dal 2011, un nuovo regime facoltativo di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione per finalità abitative degli immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze. La facoltà di optare per il regime facoltativo è riservata alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate che non agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa. L'opzione comporta l'assoggettamento del canone di locazione ad una imposta operata nella forma della cedolare secca. Con la circolare n. 26/E del 1° giugno 2011, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'ambito applicativo, alle condizioni per l'applicazione dell'opzione, all'esercizio della stessa, alla sua durata. Altri chiarimenti hanno riguardato la determinazione della cedolare secca, i suoi effetti sul reddito, i versamenti, le sanzioni e l'applicazione per il 2011.


Modalità di presentazione della dichiarazione di variazione dati relativa al luogo di conservazione delle scritture contabili

Con la risoluzione n. 65/E del 14 giugno 2011 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle modalità di comunicazione delle variazioni dei dati relativi al luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili. In caso di variazioni, appunto, l'obbligo di comunicarle all'Agenzia delle Entrate incombe sul contribuente e non può essere soddisfatto dal terzo depositario nel caso in cui, cessato il rapporto di deposito, riconsegna al contribuente le scritture contabili. Il depositario può, tuttavia, provvedere alla presentazione del modello AA7 o AA9, quale persona delegata dal contribuente. Lo stesso depositario può chiedere al contribuente prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di variazione dei dati, considerato l'interesse al corretto adempimento dell'obbligo di comunicazione.

mercoledì 19 gennaio 2011

PILLOLE FISCALI
Elisa Scopel


Cud 2011

I sostituti d'imposta hanno tempo fino al 28 febbraio per rilasciare ai lavoratori il certificato unico di imposta, necessario per attestare il reddito corrisposto ai lavoratori subordinati e assimilati nel 2010.

Mod. 730/2011
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri sul proprio sito la versione definitiva del modello 730/2011. La principale novità è la possibilità di chiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate sulle somme erogate dai datori di lavoro per incremento della produttività negli anni 2008 e 2009. Il nuovo modello introduce poi la possibilità di dichiarare eventuali esenzioni o agevolazioni sul pagamento delle addizionali comunali. Seconda rata della detrazione per gli acquisti di mobili, elettrodomestici, computer e tv.

Finanziaria 2011 detta anche Legge di stabilità è stata approvata l'8/12/2010 in Senato con 161 voti favorevoli, 127 contrari e 5 astenuti

Tra le principali novità:

- Proroga della detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi volti al risparmio energetico degli edifici, che sarà spalmata su dieci anni anziché su cinque.

- Confermata per il 2011 la possibilità di applicare ai premi di produttività erogati ai lavoratori dipendenti privati – entro determinati limiti di importo e in presenza di determinati presupposti reddituali – un’imposta sostitutiva pari al 10%, in luogo dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.

- Leasing immobiliare: al momento dell’acquisto dell’immobile da concedere in leasing, le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovranno essere corrisposte in misura integrale (e del pagamento risponderà solidalmente anche l’utilizzatore); successivamente, al momento del riscatto, saranno dovute solo in misura fissa. Inoltre, il contratto di leasing immobiliare andrà soggetto a registrazione solo in caso d’uso.

- Prorogato di un anno il regime di esenzione IVA che, per gli immobili alienati dalle imprese costruttrici/ristrutturatrici, si applicherà solo dopo cinque anni, e non più quattro, dall’ultimazione dell’intervento.

- Eliminato il termine del 31 dicembre 2010 per l’applicazione dell’agevolazione per la proprietà contadina, come disciplinata dal Decreto “Milleproroghe” (art. 2 comma 4-bis del DL 194/2009, inserito, in sede di conversione, dalla L. 25/2010). Il nuovo regime agevolativo avrà quindi un’operatività senza scadenza.

- Inasprimento della lotta all’evasione e novità sul fronte dell’accertamento: saranno infatti abbassati in premi previsti in caso di definizione stragiudiziale delle controversie tributarie. Per tutti gli istituti deflativi del contenzioso, infatti, vengono modificati gli articoli relativi alla riduzione delle sanzioni amministrative. Le nuove disposizioni si applicheranno con riferimento agli atti definibili emessi dall’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° febbraio 2011 e ai ricorsi presentati a partire dall’entrata in vigore della legge.
Viene anche “ampliato” l’accertamento parziale, che sarà ammesso anche a seguito delle attività di cui agli artt. 32, comma 1, nn. da 1 a 4 del DPR 600/73 e 51, comma 2, nn. da 1 a 4, ossia non solo dopo accesso, ispezione, verifica, ma anche dopo gli inviti a comparire, le richieste di esibizione di documenti e le richieste di compilazione dei questionari.

- Prevista per il 2010 una spesa di 100 milioni di euro per finanziare la concessione di crediti d’imposta a favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca.

lunedì 10 gennaio 2011

PILLOLE FISCALI
di Elisa Scopel

Conferimenti senza perizia di stima - DLgs. 142/2008 - DLgs. correttivo
È in vigore dall'8.1.2011 il nuovo comma 2 dell’art. 2343-ter c.c., come sostituito dal DLgs. 29.11.2010 n. 224, in materia di conferimenti in natura o crediti senza relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale ex art. 2343 co. 1 c.c.
Si segnala tra le novità la sostituzione del riferimento al "valore equo" ricavato da un bilancio, che riproduceva la terminologia utilizzata nella Direttiva n. 2006/68/CE, con quello al "fair value", per il quale occorre fare riferimento ai princìpi contabili internazionali adottati dall’Unione europea (cfr. il nuovo co. 5 dell’art. 2343-ter c.c., inserito dall’art. 1 co. 1 lett. b) del DLgs. 224/2010).
Viene precisato, inoltre, che il valore del bene da conferire senza relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale deve essere reperito non da un generico bilancio, ma dal bilancio dell’esercizio precedente rispetto a quello nel quale è effettuato il conferimento; ciò - spiega la Relazione illustrativa del DLgs. 224/2010 - starebbe a significare "che il conferimento in natura ... deve essere eseguito entro il termine dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio da cui viene tratto il valore al fine di evitare che il valore di riferimento sia eccessivamente obsoleto". La puntualizzazione in esame preclude, inoltre, la possibilità di utilizzare bilanci infrannuali. Circostanza non espressamente precisata, dal momento che sussiste il chiaro riferimento della Direttiva ai soli conti annuali.

Riduzione dei benefici per il contribuente negli istituti deflativi del contenzioso -Decorrenza delle novità della L. 220/2010

La L. 220/2010 ha modificato, in senso sfavorevole al contribuente, la riduzione delle sanzioni derivanti dall'adesione ai vari strumenti deflativi del contenzioso presenti nell'ordinamento.
Per ciò che concerne il ravvedimento operoso, le nuove norme si applicheranno a partire dalle violazioni commesse dall'1.2.2010 (quindi, per le violazioni riferite al versamento degli acconti eseguiti nel mese di novembre 2010, si applicano ancora le vecchie riduzioni, nella specie pari a un decimo del minimo e non a un ottavo del minimo).
In merito all'adesione agli inviti, all'acquiescenza e alla definizione agevolata delle sanzioni, le modifiche si applicheranno agli atti emanati a decorrere dall'1.2.2011 (si rileva che l'emanazione avviene in un momento antecedente alla notifica dell'atto), il che coincide, rispettivamente, con l'emanazione dell'invito al contraddittorio, dell'avviso di accertamento e dell'atto di contestazione/irrogazione delle sanzioni.
Per la conciliazione giudiziale, occorre riferirsi ai ricorsi presentati (quindi notificati alla controparte, non avendo rilievo la data di costituzione in giudizio del contribuente) a decorrere dall'1.2.2011.
L'adesione ai "PVC" e l'accertamento con adesione presentano invece alcuni aspetti problematici.
Nel primo, sembra ci si debba riferire ai "PVC" consegnati dall'1.2.2011, anche se formati dalla Guardia di Finanza, posto che sarebbe irrazionale escludere dalle nuove riduzioni delle sanzioni gli stessi, sulla sola base del fatto che il dato letterale della norma di decorrenza (art. 1 co. 21 della L. 220/2010) parla di "atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate".
Per l'accertamento con adesione, occorre a nostro avviso effettuare le seguenti precisazioni:
- ove il procedimento scaturisca da istanza presentata dal contribuente dopo la ricezione dell'accertamento, occorre prendere come riferimento la data di emissione dell'accertamento stesso, siccome è questo l'atto definibile;
- ove, invece, il procedimento scaturisca da istanza del contribuente o da invito dell'ufficio nelle more della verifica fiscale, pare ci si debba riferire alla data di emissione dell'atto di adesione, in quanto l'istanza o l'invito non costituiscono atti definibili.

Spese di manutenzione (ris. Agenzia Entrate 5.11.2011 n. 5)

Con la ris. 5.11.2011 n. 5, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale da applicare alle spese di manutenzione sostenute dal concessionario in relazione a beni gratuitamente devolvibili.
Il caso di specie attiene ad una società concessionaria (che redige il bilancio in base ai principi contabili nazionali), la quale ha stipulato una convenzione avente ad oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di un collegamento autostradale articolato in diversi lotti, alcuni dei quali sono stati già realizzati dal concedente, mentre altri dovranno essere progettati e realizzati dal concessionario.
Alla scadenza del rapporto, il concessionario dovrà devolvere gratuitamente al concedente l'intero collegamento autostradale in ottimo stato di conservazione; lo stesso, quindi, dovrà eseguire i lavori di manutenzione necessari a tal fine, sia sui lotti da esso costruiti, sia su quelli realizzati dal concedente e da questo affidati in gestione.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, il trattamento fiscale previsto dall'art. 107 co. 2 del TUIR trova applicazione con riferimento a tutte le spese di manutenzione sostenute dal concessionario e, quindi, sia quelle relative ai lotti da questo realizzati, sia quelle relative ai lotti costruiti dal concedente.
A tal fine, l'importo deducibile (plafond) si determina considerando in maniera unitaria tutti i lotti autostradali, in quanto costituiscono, nel loro insieme, il bene che, alla scadenza della concessione, verrà devoluto al concedente. In altri termini, il parametro di riferimento ai fini della deducibilità degli accantonamenti di cui al predetto art. 107 co. 2 è l'intero costo del bene gratuitamente devolvibile, anche se non interamente sostenuto dal concessionario

martedì 28 dicembre 2010

PER I GIOVANI IMPRENDITORI e PROFESSIONISTI

Regime fiscale per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo
Il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro
autonomo di cui all’art. 13 della L. 388/2000 trova applicazione su opzione del contribuente interessato, limitatamente al periodo d’imposta nel corso del quale viene avviata la nuova attività ed ai due successivi, e si sostanzia nell’assoggettamento del reddito d’impresa o di lavoro autonomo ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali pari al 10%.
L’applicazione dell’imposta sostitutiva si accompagna, inoltre, ad una serie di semplificazioni sul piano contabile, nonché alla facoltà, per il contribuente interessato, di avvalersi dell’assistenza fiscale degli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Nella presente scheda il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e professionali viene esaminato alla luce dei chiarimenti ufficiali intervenuti, anche per consentire un’agevole verifica dei requisiti per l’accesso o la permanenza nel regime.

PREMESSA
Il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo è disciplinato dall’art. 13 della L. 388/2000.
All’atto di intraprendere un’attività imprenditoriale o professionale, i contribuenti hanno la possibilità di sce­gliere il regime fiscale e di determinazione del reddito cui aderire tra i seguenti:
· il regime ordinario (in contabilità ordinaria o semplificata);
· i regimi agevolati:

- delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 23.12.2000 n. 388);

- dei contribuenti minimi (art. 1 co. 96 - 117 della L. 244/2007).

Quello delle nuove iniziative produttive (c.d. “forfettino”), in particolare, rappresenta il regime fiscale age­volato in favore delle persone fisiche che avviano nuove attività imprenditoriali, artistiche o professionali, caratterizzato dalla determinazione analitica del reddito soggetto ad imposta sostitutiva e dalla previsione di una serie di esenzioni dagli obblighi contabilI.
La presente scheda esamina la disciplina del regime agevolato delle nuove iniziative produttive nei suoi tratti peculiari, tenendo in considerazione i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

Provvedimenti attuativi
Con il provv. Agenzia delle Entrate 14.3.2001 sono state fornite le disposizioni attuative del regime in esame, secondo quanto previsto dall’art. 13 co. 9 della L. 388/2000.

Decorrenza
Il regime fiscale agevolato per le nuove attività d’impresa o di lavoro autonomo trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta 2001. Pertanto, tale regime interessa le attività avviate a partire dall’1.1.2001.


AMBITO SOGGETTIVO

Il regime fiscale agevolato di cui all’art. 13 della L. 388/2000 si applica esclusivamente alle persone fisiche. Ne restano invece escluse le società commerciali e le associazioni tra artisti e professionisti.
Il regime agevolato per le nuove attività produttive si rivolge alle persone fisiche che intraprendono, indipen­dentemente dal settore di appartenenza:
· un’attività d’impresa, ai sensi dell’art. 55 del TUIR, anche in forma di impresa familiare;
· ovvero un’attività di lavoro autonomo a contenuto artistico o professionale, ai sensi dell’art. 53 del TUIR.

Esclusione dal regime agevolato
La circ. Agenzia delle Entrate 3.1.2001 n. 1 (§ 1.9.3) ha precisato che restano escluse dall’ambito applicativo del regime agevolato le società e le associazioni di cui all’art. 5 co. 1, 2 e 3 del TUIR. Pertanto, non possono beneficiare delle agevolazioni connesse al nuovo regime i soggetti che avviano una nuova attività d’impresa ovvero di lavoro autonomo, rispettivamente, in forma di società di persone commerciali (snc, sas, società di fatto) o di associazione professionale.
L’agevolazione trova applicazione per il periodo d’imposta nel corso del quale è avviata l’attività e per i due successivi.
Il regime agevolato di cui all’art. 13 della L. 388/2000 si applica per il primo triennio di attività, ossia:
· per il periodo d’imposta nel corso del quale è stata avviata l’attività;
· per i due periodi d’imposta successivi.

CESSAZIONE REGIME
La cessazione del regime in esame si verifica nelle seguenti ipotesi:
· per decorrenza del triennio di validità del regime;
· prima del predetto periodo, per decadenza determinata dal superamento dei limiti relativi ai ricavi/com­pensi (si veda il successivo § 12);
· prima del predetto periodo, per revoca del regime (si veda il successivo § 5).

CONDIZIONI PER ACCESSO REGIME AGEVOLATO
L’accesso al regime fiscale agevolato per le nuove attività produttive è subordinato alla sussistenza, in capo al contribuente interessato, di alcuni requisiti di carattere dimensionale (ammontare dei ricavi o dei compensi), nonché alla novità dell’attività intrapresa.
Ai sensi dell’art. 13 co. 2 della L. 388/2000, l’accesso al regime agevolato è subordinato alla ricorrenza delle seguenti condizioni:
· il soggetto non deve avere esercitato, nei tre anni precedenti l’accesso al regime, attività d’impresa, artistica o professionale, neanche in forma associata o familiare (lett. a);
· l’attività intrapresa non deve costituire in alcun modo mera prosecuzione di altra attività svolta in precedenza in forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività svolta in prece­denza consista nel tirocinio obbligatorio ai fini dell’abilitazione all’esercizio di arti o professioni (lett. b);
· l’ammontare dei ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta non deve superare determinati limiti (lett. c);
· devono essere correttamente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi (lett. e).

Novità dell’attività intrapresa
In linea con la ratio dell’agevolazione, che è quella di promuovere la nascita di nuove iniziative produttive, ai fini dell’accesso al regime, è necessario che il contribuente non abbia esercitato alcuna attività impren­ditoriale, artistica o professionale nel triennio precedente l’inizio dell’attività, neppure in forma collettiva (es. socio di società di persone, professionista associato di uno studio professionale) ovvero familiare (es. colla­bo­ratore di impresa familiare.

Esercizio effettivo dell’attività imprenditoriale o professionale
La fruizione del regime agevolato non è preclusa al contribuente che, pur avendo aperto la partita IVA nel triennio anteriore l’adesione al regime, non abbia esercitato concretamente l’attività. Infatti, soltanto l’effettivo esercizio dell’attività imprenditoriale, artistica o professionale da parte del contribuente vale quale causa di inaccessibilità al regime agevolato per le nuove attività produttive (circ. Agenzia delle Entrate 1/2001, § 1.9.4).

Assunzione della qualità di socio - Condizioni per l’esclusione
La titolarità della qualità di socio in società personali o di capitale del contribuente non è di per sé preclusiva dell’adozione del regime in esame. A tale fine, infatti, occorre verificare l’effettivo esercizio dell’attività di lavoro autonomo o d’impresa svolta dal socio.
Così, “se il soggetto è stato socio accomandante di sas o socio in srl, egli può ugualmente fruire del regime agevolato purché non abbia svolto, nei tre anni precedenti, attività di gestione all’interno della società, dopo il conferimento di solo capitale”. Dal chiarimento, sembra evincersi come il fatto di aver esercitato un’attività di gestione all’interno della società impedisca in ogni caso la fruizione del regime agevolato, indipendentemente dalla “rilevanza” di tale attività e dalla quota di partecipazione detenuta.

Contestuale esercizio di attività agricola
Il contribuente che ha esercitato, nel triennio precedente l’accesso al regime, un’attività produttiva di reddito agrario nei limiti dell’art. 32 del TUIR può usufruire del regime in esame con riferimento ad una diversa ed ulteriore attività che intende intraprendere congiuntamente all’attività agricola.

Assenza di collegamento con attività svolta in precedenza
L’accesso al regime agevolato è precluso qualora l’attività imprenditoriale, artistica o professionale avviata costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o au­tonomo. Si tratta di una condizione antielusiva volta ad impedire l’accesso al regime agevolato nei confronti di soggetti che svolgono attività di lavoro dipendente, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa e, nella sostanziale continuità dell’organizzazione economica relativa a tale attività, mutano il proprio rapporto, avvian­do un’iniziativa imprenditoriale o professionale, allo scopo di sottrarre alla tassazione ordinaria il rela­tivo reddito[10].
Il carattere di “mera prosecuzione” di altra attività precedentemente svolta si desume dalla circostanza che l’attività nuova e quella svolta in precedenza presentino il medesimo contenuto economico e si fondino sulla stessa organizzazione dei mezzi necessari al loro svolgimento. Pertanto, qualora sussista identità di contenuti e di mezzi alla base dell’esercizio, rispettiva­mente, della precedente e della nuova attività, risulta precluso l’accesso al regime de quo.

Limiti relativi all’ammontare dei ricavi o compensi
Per fruire del regime delle nuove iniziative produttive:
· l’ammontare dei ricavi d’impresa realizzati nel periodo d’imposta non deve essere superiore a:
- 30.987,41 euro, per le imprese aventi ad oggetto la prestazione di servizi;
- 61.974,83 euro, per le imprese aventi ad oggetto attività diverse dalle precedenti;
· l’ammontare dei compensi conseguiti nel periodo d’imposta non deve essere superiore a 30.987,41 euro.

Il superamento delle predette soglie nel corso di uno dei periodi di applicazione del regime determina la decadenza del contribuente dal regime medesimo, a decorrere dallo stesso periodo d’imposta ovvero dal successivo, a seconda dell’entità dello sconfinamento (si veda il successivo § 12).

Inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta - Esclusione del ragguaglio ad anno
In caso di inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta, i predetti limiti di ricavi o compensi non devono essere ragguagliati ad anno (circ. Agenzia delle Entrate 20.6.2002 n. 55, § 10).
Pertanto, nell’ipotesi di esercizio di attività professionale, sia il soggetto che ha avviato l’attività l’1.1.2011 sia quello che l’ha avviata l’1.6.2011 dovranno far riferimento al medesimo limite di 30.987,41 euro di compensi.

Contemporaneo esercizio di più attività
Qualora il soggetto che si avvale del regime agevolato eserciti contemporaneamente più attività, ai fini del­l’in­dividuazione del limite dei ricavi o compensi, occorre fare riferimento all’attività esercitata in via pre­valente, intendendosi per tale quella dalla quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi o compensi nel periodo d’imposta. In ogni caso, la somma dei ricavi o dei compensi relativi alle singole attività non può superare i limiti di ricavi o compensi previsti per l’accesso al regime agevolato.


Un neo-professionista che avvia la propria attività rilevando uno studio già esistente fruisce dell’age­volazione, a prescindere dall’entità dei compensi realizzati dal professionista “dante causa”.

Comunicazione dell’accesso al regime
L’adesione al regime delle nuove iniziative produttive avviene effettuando un’apposita opzione in sede di compilazione della dichiarazione di inizio attività (modello AA9/10).
I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’attività d’impresa, arti o professioni e che presumono di rea­liz­zare un ammontare di ricavi o compensi non superiore, a seconda dell’attività esercitata, a 30.987,41 euro o 61.974,83 euro, devono comunicare la scelta del regime agevolato in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività, di cui all’art. 35 del DPR 633/72. Più precisamente, occorre barrare nel “quadro B” del modello AA9/10 l’apposta casella “A”.
I predetti contribuenti non sono tenuti ad indicare il volume d’affari presunto nell’apposito campo previsto nel riquadro relativo all’attività esercitata, in quanto tale dato costituisce uno dei presupposti per l’applicazione del regime.

Durata dell’opzione
La scelta per il regime agevolato vincola il contribuente per almeno un periodo d’imposta.

Revoca dell’opzione
L’opzione per il regime in esame può essere revocata utilizzando il modello AA9/10 nel quale deve essere barrata l’apposita casella “R” del “quadro B”.


Volontà di non aderire al regime
Nell’ipotesi di avvio dell’attività, il contribuente che, pur in possesso dei requisiti per poter accedere al regime, decida di non avvalersene, non deve barrare l’apposita casella del modello AA9/10. Conseguentemente, in sede di dichiarazione IVA:
· qualora il contribuente intenda optare per il regime ordinario (contabilità ordinaria), dovrà barrare la casella corrispondente (che nelle prime bozze del modello IVA 2011 è contenuta nel rigo VO20, per i soggetti esercenti attività di impresa, o nel rigo VO21, per i soggetti eser­centi arti e professioni);
· in caso contrario, lo stesso applicherà automaticamente il regime ordinario in contabilità semplificata senza effettuare nessuna opzione.

Opzione per il regime dei minimi
I soggetti che optano ad inizio attività per l’applicazione del regime fiscale agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali possono scegliere:
· di restare in tale regime fino al termine del triennio di durata;
· ovvero, di fuoriuscire dal regime prima di detto termine e, avendone i requisiti, applicare il regime dei contribuenti minimi di cui all’art. 1 co. 96 - 117 della L. 244/2007.

Modalità della revoca
I soggetti che intendono transitare dal regime delle nuove iniziative imprenditoriali al regime dei contribuenti minimi devono utilizzare il modello AA9/10, barrando nel “quadro B” del suddetto modello la casella “R”, relativa alla revoca del regime delle nuove iniziative produttive. In tal modo, il contribuente, sempre che sia in possesso dei relativi requisiti, rientra nel regime dei minimi senza porre in essere ulteriori adempimenti.

Adempimenti
I soggetti che aderiscono al regime agevolato per le nuove attività produttive sono, tra l’altro, esonerati dalla registrazione e dalla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA.
Il contribuente ammesso al regime agevolato è tenuto all’adempimento degli obblighi relativi:
· alla fatturazione ed alla certificazione dei corrispettivi, se prescritti;
· alla conservazione in ordine cronologico dei documenti fiscali emessi e ricevuti, ai sensi dell’art. 22 del DPR 600/73[26];
· alla tenuta dei libri e registri connessi all’applicazione della normativa sul lavoro, previsti dall’art. 21 del DPR 600/73, ed ai relativi adempimenti.

Prospetto riepilogativo per la determinazione delle quote di ammortamento
In conseguenza del generico obbligo di conservazione dei documenti fiscali, i “forfettini” sono tenuti alla conservazione anche delle fatture relative ai beni ammortizzabili.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, poiché detti beni sono soggetti all’ordinaria proce­dura di ammortamento secondo le disposizioni previste dal TUIR, per la determinazione delle quote di ammor­tamento, si rende necessaria la predisposizione di un prospetto riepilogativo, nel quale devono essere rilevati i seguenti elementi:
· la fattura d’acquisto e la natura del bene ammortizzabile;
· il costo di acquisizione del bene;
· il coefficiente d’ammortamento applicabile;
· la quota d’ammortamento spesata nell’anno;
· le quote d’ammortamento complessivamente spesate;
· il residuo del costo da ammortizzare nei successivi periodi d’imposta.

Semplificazioni contabili
Al regime fiscale opzionale per le nuove attività produttive si accompagnano significative semplificazioni in ordine agli obblighi contabili. In particolare, i soggetti ammessi al regime agevolato sono esonerati dall’adem­pi­mento degli obblighi di:
. registrazione;
· tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA.

Disciplina ai fini iva
Il contribuente che fruisce del regime agevolato per le nuove attività produttive è soggetto alla ordinaria disciplina ai fini IVA, ad eccezione di taluni esoneri dagli adempimenti contabili.
I contribuenti che adottano il regime delle nuove iniziative produttive sono tenuti all’addebito dell’IVA nei modi ordinari, sebbene le modalità di versamento dell’imposta siano notevolmente semplificate.
Oltre alla dispensa dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, ai fini IVA, è, altresì, previsto l’esonero:

· dalle liquidazioni e dai versamenti periodici;

· dal versamento dell’acconto annuale.

Comunicazione annuale dati iva
Le istruzioni alla compilazione delle prime bozze della comunicazione annuale dati IVA 2011 chiariscono che sono tenuti all’adem­pimento “i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se nell’anno non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche”.
Sono esclusi dall’obbligo in questione, tra gli altri, “le persone fisiche che hanno realizzato nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a 25.000,00 euro ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale”.
Pertanto, i contribuenti che fruiscono del regime delle nuove iniziative produttive sono tenuti alla presen­tazione della comunicazione annuale dati IVA solo nell’ipotesi in cui realizzino, nel periodo cui si riferisce la comunicazione, un volume d’affari superiore a 25.000,00 euro, restandone esclusi qualora detto volume ri­sulti uguale o inferiore al predetto importo.

Dichiarazione annuale iva e versamento dell’imposta a debito
I contribuenti che fruiscono del regime in esame presentano la dichiarazione annuale IVA nei termini ordinari (vale a dire, con riferimento all’anno d’imposta 2010 - modello IVA 2011, entro il 30.9.2011, se la dichiarazione è presentata in forma unificata, oppure nel periodo compreso tra l’1.2.2011 ed il 30.9.2011, se la dichiarazione è presentata in forma autonoma).



L’eventuale imposta a debito risultante da tale dichiarazione è versata entro i termini stabiliti per il versamento dell’IVA annuale. Pertanto:
· i soggetti che presentano la dichiarazione separata versano il saldo in un’unica soluzione entro il 16.3.2011;
· i soggetti che presentano la dichiarazione IVA unitamente al modello UNICO 2011 PF possono scegliere se versare il saldo in un’unica soluzione entro il 16.3.2011, oppure entro la scadenza di UNICO (16.6.2011) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2011.

DISCIPLINA AI FINI IRAP
Il contribuente che fruisce del regime agevolato per le nuove attività produttive è, in linea di principio, soggetto ad IRAP.

Il contribuente è tenuto:
· alla presentazione della dichiarazione annuale;
· al versamento dell’acconto e del saldo dell’imposta.


Obblighi dichiarativi
In generale, i contribuenti che fruiscono del regime delle nuove iniziative produttive sono tenuti alla presenta­zione delle dichiarazioni annuali. Pertanto, ai fini delle imposte dirette, il contribuente è tenuto alla presen­tazione del modello UNICO secondo le modalità ed entro i termini ordinari (DPR 322/98).


Versamento dell’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva è versata entro i termini stabiliti per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, vale a dire, entro il 16.6, ovvero entro il 16.7 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (provv. Agenzia delle Entrate 14.3.2001, § 1.4, lett. f).



Acconto IRPEF - condizioni per l’esclusione
I contribuenti che dichiarano nel modello UNICO solo redditi d’impresa o di lavoro auto­nomo soggetti all’im­posta sostitutiva prevista dal regime in esame sono esclusi dal versamento dell’acconto IRPEF. Viceversa, detto acconto potrebbe essere dovuto, qualora il contribuente possieda redditi soggetti ad IRPEF, oltre a quelli assoggettati al regime fiscale agevolato (quali, ad esempio, redditi fondiari o redditi diversi).


Assoggettamento agli studi di settore
I contribuenti che accedono al regime agevolato delle nuove iniziative produttive sono soggetti agli studi di settore.
È stato chiarito che, se, nei periodi d’imposta successivi al primo, i ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore risultano superiori ai limiti previsti per l’applicazione della disciplina in esame, il con­tribuente decade dal regime agevolato (circ. Agenzia delle Entrate 18.6.2001 n. 57, § 8.3).

Considerazioni relative alla convenienza fiscale del regime
La valutazione circa la convenienza fiscale del regime delle nuove iniziative produttive deve essere condotta avendo riguardo alla situazione specifica del contribuente, in particolar modo, per quanto concerne l’eventuale fruizione di deduzioni o detrazioni per oneri, e alla possibilità di fruire, in alternativa, del regime dei contribuenti minimi.
Fermi restando i vantaggi legati alle semplificazioni contabili, sotto il profilo strettamente fiscale, atteso che il regime de quo lascia inalterati gli obblighi sostanziali in materia di IRAP[86] ed IVA (che restano dovute nella misura ordinaria), la sua convenienza si misura con esclusivo riferimento all’IRPEF. Confrontando l’aliquota media IRPEF derivante dall’applicazione del regime di tassazione ordinaria con l’aliquota dell’imposta so­stitutiva (10%), il regime opzionale potrebbe sembrare sempre conveniente, atteso che l’aliquota del primo scaglione IRPEF (e quindi, la minor aliquota media configurabile) è pari al 23%.

Saluti
ES

venerdì 8 ottobre 2010

PILLOLE FISCALI
di Elisa Scopel


Liquidazione Iva di gruppo ed operazione straordinaria di fusione per incorporazione

Con la risoluzione n. 92/E del 22 settembre 2010 l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito in merito alle operazioni straordinarie di fusione per incorporazione. L'ipotesi oggetto di interpello riguarda un caso di incorporazione di una società esterna alla procedura di liquidazione Iva gruppo da parte di una società che invece vi partecipa. In forza del principio generale secondo cui l'incorporante subentra a titolo universale nell'intero patrimonio dell'incorporata, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il credito maturato dall'incorporata nell'anno solare antecedente l'incorporazione non può mai confluire nell'Iva di gruppo, potendo unicamente essere utilizzato in compensazione orizzontale dall'incorporante, ovvero essere chiesto a rimborso al verificarsi dei presupposti. Alla luce di ciò, la dichiarazione Iva/2010, relativa all'anno di incorporazione 2009, deve essere presentata solo dalla società incorporante che deve riepilogare in un distinto modulo, intestato all'incorporata, le operazioni effettuate da quest'ultima nel periodo ante fusione, e, nel modulo intestato a se stessa, le proprie operazioni ante e post fusione.


Costi black list senza eccezioni

Con la circolare n. 51/E/2010 l'Agenzia delle Entrate ha tra l'altro chiarito che l'indeducibilità dei costi black list opera con riferimento a qualunque tipo di transazione effettuata anche se la stessa, ad esempio, è finalizzata all'acquisizione di beni strumentali. Pertanto, il componente negativo che non potrà essere dedotto, fatta salva la prova contraria, sarà costituito dalla quota di ammortamento del bene. Ciò, a meno che non si provi che il soggetto estero non svolga una effettiva attività commerciale nello stato o nel territorio in cui è collocato o si dimostri che l'operazione effettuata sia economicamente profittevole.


Rateizzazione dei debiti tributari

Se il contribuente versa in obiettive difficoltà la rateizzazione delle imposte è un diritto e non un interesse legittimo. Le società di riscossione sono tenute, pertanto, a concedere la ripartizione dei pagamenti. E' quanto si evince da una sentenza delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, la n. 20778 depositata il 7 ottobre 2010. Per i giudici del Palazzaccio la rateizzazione è un diritto che deve essere valutato, in caso di rifiuto da parte dell'esattore, dalle commissioni tributarie.


Visto di conformità


La sottoscrizione della dichiarazione da parte del Collegio dei revisori ha la stessa valenza giuridica del visto di conformità. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 90/E del 17 settembre 2010. Per compensare crediti Iva superiori a 15mila euro non è necessario che la dichiarazione annuale sia validata da un visto di conformità rilasciato da soggetti abilitati, se la stessa dichiarazione è appunto sottoscritta dai soggetti investiti del controllo contabile nelle società di capitali e per gli enti locali dall'organo di revisione. Il Collegio di revisione, negli enti locali, svolge infatti un compito in tutto equiparabile a quello dei revisori delle società di capitali.

martedì 3 agosto 2010

PILLOLE FISCALI
di Elisa Scopel

Arriva la service tax. Ma chi pagherà ai comuni il taglio dell'Ici ?

Arriva domani in Consiglio dei Ministri il decreto legislativo sull'autonomia impositiva dei comuni. Il nuovo tributo, denominato service tax, ingloberà almeno 17 forme di imposizioni fiscali che, a vario titolo, gravano sugli immobili; secondo le stima sarà in grado di generare 25 miliardi di gettito l'anno. Ma i dubbi sull'effettiva portata della misura sono ancora molti. I tecnici dei ministeri Economia e Semplificazione ci stanno lavorando. Il rischio che il nuovo prelievo possa alla fine rivelarsi una scatola vuota per i comuni e tradursi in un aumento di tasse per i cittadini è infatti alto.

Svizzera e Panama nella black list

Dopo San Marino anche Svizzera, Panama e Liechtenstein potrebbero finire nella super black list introdotta con la manovra correttiva. La lista sarà ultimata a settembre. I tecnici di via XX Settembre ci stanno lavorando cercando di individuare i Paesi che registrano il maggior numero di fiduciarie. Per ora i Paesi citati sono quelli in cima alla lista, ma la parola definitiva spetterà al Ministro Tremonti che se ne occuperà dopo le vacanze.


Imprese in perdita, mini esimenti

L'articolo 24 delle legge 122/2010 fissa gli indirizzi di controllo nei confronti delle imprese che presentano dichiarazioni in perdita sistemica. Il fisco è infatti legittimato ad accertare induttivamente l'impresa se la dichiarazione per più anni consecutivi è in perdita e se esiste un'ampia divaricazione tra costi e ricavi. Questa costituisce infatti una condotta commerciale anomala, di per sé sufficiente a giustificare una rettifica della dichiarazione da parte dell'erario. Tutto questo a meno che il contribuente non dimostri concretamente l'effettiva sussistenza delle perdite dichiarate. La norma esclude però dall'ambito di applicazione dei controlli alcune situazioni come ad esempio quella nella quale la perdita fiscale dichiarata non è determinata dall'erogazione di compensi ai soci e agli amministratori.


Aziende apri e chiudi, organi di vigilanza in allerta

Gli articoli 23 e 24 della legge n. 122/2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010, prevedono un contrasto immediato a tutte le imprese 'apri e chiudi' a prescindere dalla forma giuridica e alle 'imprese in perdita sistematica' per più di un esercizio di attività. Tali disposizioni si aggiungono alle misure già varate dal legislatore per contrastare i fenomeni di evasione ed elusione fiscale. Entrambe le norme obbligano infatti gli organi preposti alla vigilanza, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza ed Inps, a sottoporre a controllo sistematico le due specifiche categorie che in base alle esperienze delle verifiche fiscali sono risultate a elevato rischio di frode ed evasione.


Esenzione dall'imposta sulle successioni e donazione dei trasferimenti di quote sociali ed azioni

Con la risoluzione n. 75/E del 26 luglio 2010 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile ai trasferimenti di azienda e partecipazioni sociali ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni. Sono esenti dall'imposta di successione le trasmissioni di partecipazioni in società di capitali se si tratta di azioni o quote 'mediante le quali è acquisito o integrato il controllo' della società. Ciò si verifica se gli eredi, già soci di minoranza della società, acquisiscono il controllo della stessa per effetto dell'acquisto ereditario. La partecipazione già posseduta prima della successione può essere sia una partecipazione 'diretta', intestata cioè alla persona fisica che la assume in qualità di erede, che una partecipazione 'indiretta' e cioè posseduta per il tramite di un'altra società. Occorre ricordare poi che l'esenzione dall'imposta di successione e donazione è subordinata alla circostanza che gli aventi causa rendano apposita dichiarazione nell'atto di donazione o nella dichiarazione di successione, circa la loro volontà di proseguire l'attività d'impresa ovvero mantenere il controllo societario.

mercoledì 21 luglio 2010

PILLOLE FISCALE
di ELISA SCOPEL


Autorizzazione rilascio visto conformità
Chi è condannato per bancarotta fraudolenta in concorso o per falsità ideologica commessa in atto pubblico non può rilasciare il visto di conformità delle dichiarazioni fiscali. Per poter essere iscritti nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni fiscali è necessario non aver commesso reati finanziari come riporta l'articolo 8, comma 1, decreto ministeriale 31 maggio 1999 n. 164.

Erogazioni liberali
Con la risoluzione n. 68/E del 7 luglio 2010 l'Agenzia delle Entrate dà il via libera alla deducibilità per le erogazioni effettuate da privati e imprese alle aziende ospedaliero-universitarie. Le stesse, vista la loro partecipazione alla realizzazione delle finalità istituzionali delle università, possono essere ricondotte tra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera 1-quater, del Tuir. Per quanto riguarda le erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito d'impresa (imprese individuali e società, enti commerciali, enti non commerciali con reddito d'impresa) l'art. 100, comma 2, lettera a) del Tuir prevede la deducibilità se il beneficiario dell'erogazione ha personalità giuridica e persegue esclusivamente una o più finalità tra quelle di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto e ricerca scientifica

Adempimenti dichiarativi in sede di liquidazione di società soggette ad Ires
Con risoluzione n. 66/E del 6 luglio 2010, l'Agnezia Entrate fornisce istruzioni in merito agli adempimenti dichiarativi nonché le modalità ed i termini di effettuazione dell'eventuale conguaglio ai fini Ires in merito alle liquidazioni volontarie. Nell'ipotesi indicata una società sottoposta a liquidazione, dopo aver premesso che la liquidazione si era protratta oltre l'esercizio, ma era terminata entro il quinquennio, chiedeva maggiori chiarimenti in merito agli adempimenti dichiarativi nell'ultima frazione d'esercizio di liquidazione all'interno della quale veniva anche chiusa la fase liquidatoria. L'Agenzia ha chiarito che la società dovrà presentare entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura della liquidazione, la sola dichiarazione riepilogativa ai fini Ires relativa all'intero periodo di liquidazione utilizzando il modello Unico 2009 Sc. In tale sede dovrà essere effettuato il calcolo definitivo dell'Ires dovuto per tutto il periodo della liquidazione, evidenziando l'eventuale conguaglio a credito o a debito. Nell'ipotesi di conguaglio a debito, la società dovrà provvedere ad effettuare i versamenti a saldo entro il giorno sedici del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.