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venerdì 8 ottobre 2010

PILLOLE FISCALI
di Elisa Scopel


Liquidazione Iva di gruppo ed operazione straordinaria di fusione per incorporazione

Con la risoluzione n. 92/E del 22 settembre 2010 l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito in merito alle operazioni straordinarie di fusione per incorporazione. L'ipotesi oggetto di interpello riguarda un caso di incorporazione di una società esterna alla procedura di liquidazione Iva gruppo da parte di una società che invece vi partecipa. In forza del principio generale secondo cui l'incorporante subentra a titolo universale nell'intero patrimonio dell'incorporata, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il credito maturato dall'incorporata nell'anno solare antecedente l'incorporazione non può mai confluire nell'Iva di gruppo, potendo unicamente essere utilizzato in compensazione orizzontale dall'incorporante, ovvero essere chiesto a rimborso al verificarsi dei presupposti. Alla luce di ciò, la dichiarazione Iva/2010, relativa all'anno di incorporazione 2009, deve essere presentata solo dalla società incorporante che deve riepilogare in un distinto modulo, intestato all'incorporata, le operazioni effettuate da quest'ultima nel periodo ante fusione, e, nel modulo intestato a se stessa, le proprie operazioni ante e post fusione.


Costi black list senza eccezioni

Con la circolare n. 51/E/2010 l'Agenzia delle Entrate ha tra l'altro chiarito che l'indeducibilità dei costi black list opera con riferimento a qualunque tipo di transazione effettuata anche se la stessa, ad esempio, è finalizzata all'acquisizione di beni strumentali. Pertanto, il componente negativo che non potrà essere dedotto, fatta salva la prova contraria, sarà costituito dalla quota di ammortamento del bene. Ciò, a meno che non si provi che il soggetto estero non svolga una effettiva attività commerciale nello stato o nel territorio in cui è collocato o si dimostri che l'operazione effettuata sia economicamente profittevole.


Rateizzazione dei debiti tributari

Se il contribuente versa in obiettive difficoltà la rateizzazione delle imposte è un diritto e non un interesse legittimo. Le società di riscossione sono tenute, pertanto, a concedere la ripartizione dei pagamenti. E' quanto si evince da una sentenza delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, la n. 20778 depositata il 7 ottobre 2010. Per i giudici del Palazzaccio la rateizzazione è un diritto che deve essere valutato, in caso di rifiuto da parte dell'esattore, dalle commissioni tributarie.


Visto di conformità


La sottoscrizione della dichiarazione da parte del Collegio dei revisori ha la stessa valenza giuridica del visto di conformità. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 90/E del 17 settembre 2010. Per compensare crediti Iva superiori a 15mila euro non è necessario che la dichiarazione annuale sia validata da un visto di conformità rilasciato da soggetti abilitati, se la stessa dichiarazione è appunto sottoscritta dai soggetti investiti del controllo contabile nelle società di capitali e per gli enti locali dall'organo di revisione. Il Collegio di revisione, negli enti locali, svolge infatti un compito in tutto equiparabile a quello dei revisori delle società di capitali.