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martedì 28 dicembre 2010

PER I GIOVANI IMPRENDITORI e PROFESSIONISTI

Regime fiscale per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo
Il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro
autonomo di cui all’art. 13 della L. 388/2000 trova applicazione su opzione del contribuente interessato, limitatamente al periodo d’imposta nel corso del quale viene avviata la nuova attività ed ai due successivi, e si sostanzia nell’assoggettamento del reddito d’impresa o di lavoro autonomo ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali pari al 10%.
L’applicazione dell’imposta sostitutiva si accompagna, inoltre, ad una serie di semplificazioni sul piano contabile, nonché alla facoltà, per il contribuente interessato, di avvalersi dell’assistenza fiscale degli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Nella presente scheda il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e professionali viene esaminato alla luce dei chiarimenti ufficiali intervenuti, anche per consentire un’agevole verifica dei requisiti per l’accesso o la permanenza nel regime.

PREMESSA
Il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo è disciplinato dall’art. 13 della L. 388/2000.
All’atto di intraprendere un’attività imprenditoriale o professionale, i contribuenti hanno la possibilità di sce­gliere il regime fiscale e di determinazione del reddito cui aderire tra i seguenti:
· il regime ordinario (in contabilità ordinaria o semplificata);
· i regimi agevolati:

- delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 23.12.2000 n. 388);

- dei contribuenti minimi (art. 1 co. 96 - 117 della L. 244/2007).

Quello delle nuove iniziative produttive (c.d. “forfettino”), in particolare, rappresenta il regime fiscale age­volato in favore delle persone fisiche che avviano nuove attività imprenditoriali, artistiche o professionali, caratterizzato dalla determinazione analitica del reddito soggetto ad imposta sostitutiva e dalla previsione di una serie di esenzioni dagli obblighi contabilI.
La presente scheda esamina la disciplina del regime agevolato delle nuove iniziative produttive nei suoi tratti peculiari, tenendo in considerazione i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

Provvedimenti attuativi
Con il provv. Agenzia delle Entrate 14.3.2001 sono state fornite le disposizioni attuative del regime in esame, secondo quanto previsto dall’art. 13 co. 9 della L. 388/2000.

Decorrenza
Il regime fiscale agevolato per le nuove attività d’impresa o di lavoro autonomo trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta 2001. Pertanto, tale regime interessa le attività avviate a partire dall’1.1.2001.


AMBITO SOGGETTIVO

Il regime fiscale agevolato di cui all’art. 13 della L. 388/2000 si applica esclusivamente alle persone fisiche. Ne restano invece escluse le società commerciali e le associazioni tra artisti e professionisti.
Il regime agevolato per le nuove attività produttive si rivolge alle persone fisiche che intraprendono, indipen­dentemente dal settore di appartenenza:
· un’attività d’impresa, ai sensi dell’art. 55 del TUIR, anche in forma di impresa familiare;
· ovvero un’attività di lavoro autonomo a contenuto artistico o professionale, ai sensi dell’art. 53 del TUIR.

Esclusione dal regime agevolato
La circ. Agenzia delle Entrate 3.1.2001 n. 1 (§ 1.9.3) ha precisato che restano escluse dall’ambito applicativo del regime agevolato le società e le associazioni di cui all’art. 5 co. 1, 2 e 3 del TUIR. Pertanto, non possono beneficiare delle agevolazioni connesse al nuovo regime i soggetti che avviano una nuova attività d’impresa ovvero di lavoro autonomo, rispettivamente, in forma di società di persone commerciali (snc, sas, società di fatto) o di associazione professionale.
L’agevolazione trova applicazione per il periodo d’imposta nel corso del quale è avviata l’attività e per i due successivi.
Il regime agevolato di cui all’art. 13 della L. 388/2000 si applica per il primo triennio di attività, ossia:
· per il periodo d’imposta nel corso del quale è stata avviata l’attività;
· per i due periodi d’imposta successivi.

CESSAZIONE REGIME
La cessazione del regime in esame si verifica nelle seguenti ipotesi:
· per decorrenza del triennio di validità del regime;
· prima del predetto periodo, per decadenza determinata dal superamento dei limiti relativi ai ricavi/com­pensi (si veda il successivo § 12);
· prima del predetto periodo, per revoca del regime (si veda il successivo § 5).

CONDIZIONI PER ACCESSO REGIME AGEVOLATO
L’accesso al regime fiscale agevolato per le nuove attività produttive è subordinato alla sussistenza, in capo al contribuente interessato, di alcuni requisiti di carattere dimensionale (ammontare dei ricavi o dei compensi), nonché alla novità dell’attività intrapresa.
Ai sensi dell’art. 13 co. 2 della L. 388/2000, l’accesso al regime agevolato è subordinato alla ricorrenza delle seguenti condizioni:
· il soggetto non deve avere esercitato, nei tre anni precedenti l’accesso al regime, attività d’impresa, artistica o professionale, neanche in forma associata o familiare (lett. a);
· l’attività intrapresa non deve costituire in alcun modo mera prosecuzione di altra attività svolta in precedenza in forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività svolta in prece­denza consista nel tirocinio obbligatorio ai fini dell’abilitazione all’esercizio di arti o professioni (lett. b);
· l’ammontare dei ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta non deve superare determinati limiti (lett. c);
· devono essere correttamente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi (lett. e).

Novità dell’attività intrapresa
In linea con la ratio dell’agevolazione, che è quella di promuovere la nascita di nuove iniziative produttive, ai fini dell’accesso al regime, è necessario che il contribuente non abbia esercitato alcuna attività impren­ditoriale, artistica o professionale nel triennio precedente l’inizio dell’attività, neppure in forma collettiva (es. socio di società di persone, professionista associato di uno studio professionale) ovvero familiare (es. colla­bo­ratore di impresa familiare.

Esercizio effettivo dell’attività imprenditoriale o professionale
La fruizione del regime agevolato non è preclusa al contribuente che, pur avendo aperto la partita IVA nel triennio anteriore l’adesione al regime, non abbia esercitato concretamente l’attività. Infatti, soltanto l’effettivo esercizio dell’attività imprenditoriale, artistica o professionale da parte del contribuente vale quale causa di inaccessibilità al regime agevolato per le nuove attività produttive (circ. Agenzia delle Entrate 1/2001, § 1.9.4).

Assunzione della qualità di socio - Condizioni per l’esclusione
La titolarità della qualità di socio in società personali o di capitale del contribuente non è di per sé preclusiva dell’adozione del regime in esame. A tale fine, infatti, occorre verificare l’effettivo esercizio dell’attività di lavoro autonomo o d’impresa svolta dal socio.
Così, “se il soggetto è stato socio accomandante di sas o socio in srl, egli può ugualmente fruire del regime agevolato purché non abbia svolto, nei tre anni precedenti, attività di gestione all’interno della società, dopo il conferimento di solo capitale”. Dal chiarimento, sembra evincersi come il fatto di aver esercitato un’attività di gestione all’interno della società impedisca in ogni caso la fruizione del regime agevolato, indipendentemente dalla “rilevanza” di tale attività e dalla quota di partecipazione detenuta.

Contestuale esercizio di attività agricola
Il contribuente che ha esercitato, nel triennio precedente l’accesso al regime, un’attività produttiva di reddito agrario nei limiti dell’art. 32 del TUIR può usufruire del regime in esame con riferimento ad una diversa ed ulteriore attività che intende intraprendere congiuntamente all’attività agricola.

Assenza di collegamento con attività svolta in precedenza
L’accesso al regime agevolato è precluso qualora l’attività imprenditoriale, artistica o professionale avviata costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o au­tonomo. Si tratta di una condizione antielusiva volta ad impedire l’accesso al regime agevolato nei confronti di soggetti che svolgono attività di lavoro dipendente, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa e, nella sostanziale continuità dell’organizzazione economica relativa a tale attività, mutano il proprio rapporto, avvian­do un’iniziativa imprenditoriale o professionale, allo scopo di sottrarre alla tassazione ordinaria il rela­tivo reddito[10].
Il carattere di “mera prosecuzione” di altra attività precedentemente svolta si desume dalla circostanza che l’attività nuova e quella svolta in precedenza presentino il medesimo contenuto economico e si fondino sulla stessa organizzazione dei mezzi necessari al loro svolgimento. Pertanto, qualora sussista identità di contenuti e di mezzi alla base dell’esercizio, rispettiva­mente, della precedente e della nuova attività, risulta precluso l’accesso al regime de quo.

Limiti relativi all’ammontare dei ricavi o compensi
Per fruire del regime delle nuove iniziative produttive:
· l’ammontare dei ricavi d’impresa realizzati nel periodo d’imposta non deve essere superiore a:
- 30.987,41 euro, per le imprese aventi ad oggetto la prestazione di servizi;
- 61.974,83 euro, per le imprese aventi ad oggetto attività diverse dalle precedenti;
· l’ammontare dei compensi conseguiti nel periodo d’imposta non deve essere superiore a 30.987,41 euro.

Il superamento delle predette soglie nel corso di uno dei periodi di applicazione del regime determina la decadenza del contribuente dal regime medesimo, a decorrere dallo stesso periodo d’imposta ovvero dal successivo, a seconda dell’entità dello sconfinamento (si veda il successivo § 12).

Inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta - Esclusione del ragguaglio ad anno
In caso di inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta, i predetti limiti di ricavi o compensi non devono essere ragguagliati ad anno (circ. Agenzia delle Entrate 20.6.2002 n. 55, § 10).
Pertanto, nell’ipotesi di esercizio di attività professionale, sia il soggetto che ha avviato l’attività l’1.1.2011 sia quello che l’ha avviata l’1.6.2011 dovranno far riferimento al medesimo limite di 30.987,41 euro di compensi.

Contemporaneo esercizio di più attività
Qualora il soggetto che si avvale del regime agevolato eserciti contemporaneamente più attività, ai fini del­l’in­dividuazione del limite dei ricavi o compensi, occorre fare riferimento all’attività esercitata in via pre­valente, intendendosi per tale quella dalla quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi o compensi nel periodo d’imposta. In ogni caso, la somma dei ricavi o dei compensi relativi alle singole attività non può superare i limiti di ricavi o compensi previsti per l’accesso al regime agevolato.


Un neo-professionista che avvia la propria attività rilevando uno studio già esistente fruisce dell’age­volazione, a prescindere dall’entità dei compensi realizzati dal professionista “dante causa”.

Comunicazione dell’accesso al regime
L’adesione al regime delle nuove iniziative produttive avviene effettuando un’apposita opzione in sede di compilazione della dichiarazione di inizio attività (modello AA9/10).
I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’attività d’impresa, arti o professioni e che presumono di rea­liz­zare un ammontare di ricavi o compensi non superiore, a seconda dell’attività esercitata, a 30.987,41 euro o 61.974,83 euro, devono comunicare la scelta del regime agevolato in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività, di cui all’art. 35 del DPR 633/72. Più precisamente, occorre barrare nel “quadro B” del modello AA9/10 l’apposta casella “A”.
I predetti contribuenti non sono tenuti ad indicare il volume d’affari presunto nell’apposito campo previsto nel riquadro relativo all’attività esercitata, in quanto tale dato costituisce uno dei presupposti per l’applicazione del regime.

Durata dell’opzione
La scelta per il regime agevolato vincola il contribuente per almeno un periodo d’imposta.

Revoca dell’opzione
L’opzione per il regime in esame può essere revocata utilizzando il modello AA9/10 nel quale deve essere barrata l’apposita casella “R” del “quadro B”.


Volontà di non aderire al regime
Nell’ipotesi di avvio dell’attività, il contribuente che, pur in possesso dei requisiti per poter accedere al regime, decida di non avvalersene, non deve barrare l’apposita casella del modello AA9/10. Conseguentemente, in sede di dichiarazione IVA:
· qualora il contribuente intenda optare per il regime ordinario (contabilità ordinaria), dovrà barrare la casella corrispondente (che nelle prime bozze del modello IVA 2011 è contenuta nel rigo VO20, per i soggetti esercenti attività di impresa, o nel rigo VO21, per i soggetti eser­centi arti e professioni);
· in caso contrario, lo stesso applicherà automaticamente il regime ordinario in contabilità semplificata senza effettuare nessuna opzione.

Opzione per il regime dei minimi
I soggetti che optano ad inizio attività per l’applicazione del regime fiscale agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali possono scegliere:
· di restare in tale regime fino al termine del triennio di durata;
· ovvero, di fuoriuscire dal regime prima di detto termine e, avendone i requisiti, applicare il regime dei contribuenti minimi di cui all’art. 1 co. 96 - 117 della L. 244/2007.

Modalità della revoca
I soggetti che intendono transitare dal regime delle nuove iniziative imprenditoriali al regime dei contribuenti minimi devono utilizzare il modello AA9/10, barrando nel “quadro B” del suddetto modello la casella “R”, relativa alla revoca del regime delle nuove iniziative produttive. In tal modo, il contribuente, sempre che sia in possesso dei relativi requisiti, rientra nel regime dei minimi senza porre in essere ulteriori adempimenti.

Adempimenti
I soggetti che aderiscono al regime agevolato per le nuove attività produttive sono, tra l’altro, esonerati dalla registrazione e dalla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA.
Il contribuente ammesso al regime agevolato è tenuto all’adempimento degli obblighi relativi:
· alla fatturazione ed alla certificazione dei corrispettivi, se prescritti;
· alla conservazione in ordine cronologico dei documenti fiscali emessi e ricevuti, ai sensi dell’art. 22 del DPR 600/73[26];
· alla tenuta dei libri e registri connessi all’applicazione della normativa sul lavoro, previsti dall’art. 21 del DPR 600/73, ed ai relativi adempimenti.

Prospetto riepilogativo per la determinazione delle quote di ammortamento
In conseguenza del generico obbligo di conservazione dei documenti fiscali, i “forfettini” sono tenuti alla conservazione anche delle fatture relative ai beni ammortizzabili.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, poiché detti beni sono soggetti all’ordinaria proce­dura di ammortamento secondo le disposizioni previste dal TUIR, per la determinazione delle quote di ammor­tamento, si rende necessaria la predisposizione di un prospetto riepilogativo, nel quale devono essere rilevati i seguenti elementi:
· la fattura d’acquisto e la natura del bene ammortizzabile;
· il costo di acquisizione del bene;
· il coefficiente d’ammortamento applicabile;
· la quota d’ammortamento spesata nell’anno;
· le quote d’ammortamento complessivamente spesate;
· il residuo del costo da ammortizzare nei successivi periodi d’imposta.

Semplificazioni contabili
Al regime fiscale opzionale per le nuove attività produttive si accompagnano significative semplificazioni in ordine agli obblighi contabili. In particolare, i soggetti ammessi al regime agevolato sono esonerati dall’adem­pi­mento degli obblighi di:
. registrazione;
· tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA.

Disciplina ai fini iva
Il contribuente che fruisce del regime agevolato per le nuove attività produttive è soggetto alla ordinaria disciplina ai fini IVA, ad eccezione di taluni esoneri dagli adempimenti contabili.
I contribuenti che adottano il regime delle nuove iniziative produttive sono tenuti all’addebito dell’IVA nei modi ordinari, sebbene le modalità di versamento dell’imposta siano notevolmente semplificate.
Oltre alla dispensa dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, ai fini IVA, è, altresì, previsto l’esonero:

· dalle liquidazioni e dai versamenti periodici;

· dal versamento dell’acconto annuale.

Comunicazione annuale dati iva
Le istruzioni alla compilazione delle prime bozze della comunicazione annuale dati IVA 2011 chiariscono che sono tenuti all’adem­pimento “i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se nell’anno non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche”.
Sono esclusi dall’obbligo in questione, tra gli altri, “le persone fisiche che hanno realizzato nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a 25.000,00 euro ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale”.
Pertanto, i contribuenti che fruiscono del regime delle nuove iniziative produttive sono tenuti alla presen­tazione della comunicazione annuale dati IVA solo nell’ipotesi in cui realizzino, nel periodo cui si riferisce la comunicazione, un volume d’affari superiore a 25.000,00 euro, restandone esclusi qualora detto volume ri­sulti uguale o inferiore al predetto importo.

Dichiarazione annuale iva e versamento dell’imposta a debito
I contribuenti che fruiscono del regime in esame presentano la dichiarazione annuale IVA nei termini ordinari (vale a dire, con riferimento all’anno d’imposta 2010 - modello IVA 2011, entro il 30.9.2011, se la dichiarazione è presentata in forma unificata, oppure nel periodo compreso tra l’1.2.2011 ed il 30.9.2011, se la dichiarazione è presentata in forma autonoma).



L’eventuale imposta a debito risultante da tale dichiarazione è versata entro i termini stabiliti per il versamento dell’IVA annuale. Pertanto:
· i soggetti che presentano la dichiarazione separata versano il saldo in un’unica soluzione entro il 16.3.2011;
· i soggetti che presentano la dichiarazione IVA unitamente al modello UNICO 2011 PF possono scegliere se versare il saldo in un’unica soluzione entro il 16.3.2011, oppure entro la scadenza di UNICO (16.6.2011) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2011.

DISCIPLINA AI FINI IRAP
Il contribuente che fruisce del regime agevolato per le nuove attività produttive è, in linea di principio, soggetto ad IRAP.

Il contribuente è tenuto:
· alla presentazione della dichiarazione annuale;
· al versamento dell’acconto e del saldo dell’imposta.


Obblighi dichiarativi
In generale, i contribuenti che fruiscono del regime delle nuove iniziative produttive sono tenuti alla presenta­zione delle dichiarazioni annuali. Pertanto, ai fini delle imposte dirette, il contribuente è tenuto alla presen­tazione del modello UNICO secondo le modalità ed entro i termini ordinari (DPR 322/98).


Versamento dell’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva è versata entro i termini stabiliti per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, vale a dire, entro il 16.6, ovvero entro il 16.7 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (provv. Agenzia delle Entrate 14.3.2001, § 1.4, lett. f).



Acconto IRPEF - condizioni per l’esclusione
I contribuenti che dichiarano nel modello UNICO solo redditi d’impresa o di lavoro auto­nomo soggetti all’im­posta sostitutiva prevista dal regime in esame sono esclusi dal versamento dell’acconto IRPEF. Viceversa, detto acconto potrebbe essere dovuto, qualora il contribuente possieda redditi soggetti ad IRPEF, oltre a quelli assoggettati al regime fiscale agevolato (quali, ad esempio, redditi fondiari o redditi diversi).


Assoggettamento agli studi di settore
I contribuenti che accedono al regime agevolato delle nuove iniziative produttive sono soggetti agli studi di settore.
È stato chiarito che, se, nei periodi d’imposta successivi al primo, i ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore risultano superiori ai limiti previsti per l’applicazione della disciplina in esame, il con­tribuente decade dal regime agevolato (circ. Agenzia delle Entrate 18.6.2001 n. 57, § 8.3).

Considerazioni relative alla convenienza fiscale del regime
La valutazione circa la convenienza fiscale del regime delle nuove iniziative produttive deve essere condotta avendo riguardo alla situazione specifica del contribuente, in particolar modo, per quanto concerne l’eventuale fruizione di deduzioni o detrazioni per oneri, e alla possibilità di fruire, in alternativa, del regime dei contribuenti minimi.
Fermi restando i vantaggi legati alle semplificazioni contabili, sotto il profilo strettamente fiscale, atteso che il regime de quo lascia inalterati gli obblighi sostanziali in materia di IRAP[86] ed IVA (che restano dovute nella misura ordinaria), la sua convenienza si misura con esclusivo riferimento all’IRPEF. Confrontando l’aliquota media IRPEF derivante dall’applicazione del regime di tassazione ordinaria con l’aliquota dell’imposta so­stitutiva (10%), il regime opzionale potrebbe sembrare sempre conveniente, atteso che l’aliquota del primo scaglione IRPEF (e quindi, la minor aliquota media configurabile) è pari al 23%.

Saluti
ES