Contatti

venerdì 23 dicembre 2011

ATTENZIONE: Dall’1 GENNAIO 2012

A partire dall’1 gennaio 2012, gli operatori finanziari (Banche, Poste e altri operatori) sono obbligati a comunicare periodicamente all’Anagrafe Tributaria il dettaglio dei movimenti nonché l’importo delle operazioni finanziarie effettuate da qualsiasi soggetto, con esclusione solo di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale, per un importo inferiore a 1.500 euro.
Vengono inoltre trasmesse anche le “operazioni fuori conto”, anche se effettuate da clientela occasionale. Si tratta, ad esempio:
• delle negoziazioni di assegni allo sportello, delle richieste di assegni circolari allo sportello con controvalore in contanti o con altri titoli di credito;
• delle richieste di bonifico senza addebito in conto;
• degli acquisti di certificati di deposito;
• delle cessioni di titoli ed effetti al dopo incasso;
• degli acquisti e del cambio di valute estere senza addebito in conto.
Nella sostanza l’Agenzia delle Entrate avrà a disposizione il dettaglio delle movimentazioni finanziarie di tutti i contribuenti italiani, il cui esame consentirà di individuare quelli da sottoporre periodicamente ad accertamento. Una misura quindi incisiva ai fini dei futuri controlli.

giovedì 22 dicembre 2011

CIRCOLARE:Novità in materia di contanti.

Dal 6 DICEMBRE 2011
Sono con la presente ad informarVi che il nuovo “Decreto Salva Italia” ha previsto nuove disposizioni in materia di uso del denaro contante.
In particolare, a decorrere dal 6 dicembre 2011, è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari/ postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000,00 euro.

Il nuovo limite riguarda quindi:

1) L’utilizzo contante per importi pari o superiori ad euro 1.000,00: Divieto.
2) Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori ad euro 1.000,00: Devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
3) Gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali di importo inferiore ad euro 1.000,00: Possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità.
4) Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore: Non può essere pari o superiore ad euro 1.000,00.

Essendo il Decreto ancora in fase di conversione in Legge, non costituiscono infrazione le violazioni commesse nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012:

Per il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi, per importi pari o superiori a 1.000,00 euro, è necessario quindi ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A..

Il divieto riguarda altresì il trasferimenti a titolo gratuito quindi anche una donazione, un lascito ereditario, un’offerta, un prestito tra amici e parenti, dovrà seguire la regola del contante.

Precisiamo inoltre che per i pagamenti frazionati relativi ad un’unica operazione, artificiosamente realizzati per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti, il divieto sopraindicato riguarda il valore complessivo oggetto di trasferimento. Il trasferimento è quindi vietato quando sia hanno più pagamenti inferiori alla soglia ma per un complessivo valore uguale o superiore a 1.000,00 euro.

E’ previsto un inasprimento delle sanzioni, in caso di inosservanza delle disposizioni, che oscillano in base alla tipologia di violazione dall’1% al 40% dell’importo trasferito.

Entro il 31 MARZO 2012

Ulteriore scadenza riguarda i libretti di deposito bancari o postali al portatore, con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro. Dovranno infatti essere estinti, ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto sotto tale importo, entro il 31.03.2012.

ATTENZIONE!

Ricordo in ultimo che gli intermediari finanziari (come le Banche) e i liberi professionisti sono obbligati a comunicare le infrazioni di contante, assegni trasferibili e libretti al portatore per importi uguali o superiori a 1.000,00 euro. Le segnalazioni verranno inviate alle “Ragionerie territoriali dello Stato” le quali a loro volta effettueranno l’immediata comunicazione “all’Agenzia delle Entrate” per l’attivazione degli opportuni controlli fiscali.

RingraziandoVi per l'attenzione
Cordiali Saluti
Dott. Elisa Scopel

giovedì 15 dicembre 2011

PILLOLE SALVA ITALIA
di Elisa Scopel


PRINCIPALI INTERVENTI del DECRETO “SALVA VITA” APPROVATO IL 4.12.2011:

1) Introdotta l'IMU (ex ICI) per abitazione principale e concessa detrazione di euro 200,00; Aumento dell’aliquota sugli altri immobili; Aumento moltiplicatori delle rendite catastali da applicare per la determinazione della base imponibile. Ciò detto l’aumento dell’imposta si aggira intorno al 60%;Sconto Ici per le famiglie con figli al di sotto dei 26 anni;

2) Addizionale erariale della tassa automobilistica è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt;

3) Limite uso del contante ad euro 1.000,00 ai fini dell’antiriciclaggio;

4) L’aumento dell’IVA dal 21% al 23% e dal 10% al 12% è stato rinviato a Settembre 2012;

5) Aumento dell’imposta di bollo dal 10 al 13,5 per mille per mantenere l’anonimato sul denaro detenuto all’estero e condonato, una volta rimpatriato, con lo Scudo fiscale;

6) Sembrava fosse in arrivo un «nuovo bollo da 34,20 euro sui conti correnti (tecnicamente applicato sull'estratto conto cartaceo obbligatorio). In realtà, quell'imposta, per le persone fisiche c'è già ed è in vigore da anni. «La novità – ha spiegato in serata il sottosegretario al Tesoro, Vieri Cerini – è che viene eliminato questo bollo sui conti correnti e sui libretti fino a 5 mila euro;

7) Arriva poi la tassa dello 0,76% per gli immobili all'estero;

8) Le aziende in difficoltà a causa della crisi che sono in ritardo nel pagamento delle cartelle ad Equitalia, potranno ottenere una ulteriore proroga di 72 mesi.

Attendiamo ulteriori nuove definizioni!
Grazie per l'attenzion
Elisa Scopel

martedì 6 dicembre 2011

Comunicazione delle operazioni IVA di importo non inferiore a
3.000,00/3.600,00 euro.


Sono con la presente ad informarVi che a partire dall’anno 2010 è stato introdotto un nuovo adempimento.
Tutti i soggetti passivi IVA (quindi imprese in regime contabile ordinario e semplificato, lavoratori autonomi, i soggetti in regime delle nuovo iniziative produttive) sono obbligati a comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, per ciascun cliente e fornitore, le cessioni e acquisti di beni nonché le prestazioni di servizi, rese e ricevute, di importo pari o superiore a:

- euro 3.000,00 (importo senza IVA) per operazioni soggette all’obbligo di fatturazione;
- euro 3.600,00 (importo IVA compresa) nel caso di operazioni documentate da scontrino o ricevuta fiscale.

La comunicazione va inviata entro il 30 Aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Sono invece esonerati dalla comunicazione i contribuenti minimi, purchè non si verifichi la decadenza dal regime nell’anno in corso.


Solo per l’anno 2010

La comunicazione va inviata entro il 31 Gennaio 2012, con esclusivo riferimento alle operazioni:

• soggette all’obbligo di fatturazione (quindi non devono essere comunicate le operazioni documentate con scontrino o ricevuta fiscale);
• con importo pari o superiori a euro 25.000,00 (importo senza IVA).


Solo per l’anno 2011

Per l’anno 2011 la comunicazione va presentata entro il 30 Aprile 2012.


 Per il periodo dall’1.1.2011 al 30.06.2011:

La comunicazione è limitata alle operazioni soggette all’obbligo di fatturazione di importo pari o superiore ad euro 3.000,00 (importo senza IVA).


 Dall’1.7.2011 in poi:

La comunicazione ha per oggetto le operazioni rilevanti ai fini IVA:
• di importo pari o superiore a euro 3.000,00 (importo senza IVA) se soggette all’obbligo di fatturazione;
• di importo pari o superiore a euro 3.600,00 (importo con IVA) se documentate da scontrino o ricevuta fiscale appositamente integrati con i dati del destinatario.


Le operazioni rilevanti ai fini IVA incluse nella comunicazioni sono:

• le operazioni imponibili;
• le operazioni non imponibili rappresentate dalle cessioni e prestazioni poste in essere nei confronti degli esportatori abituali, nonché le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali;
• le operazioni esenti;
• le operazioni soggette al regime speciale del margine di cui agli artt. 36 ss. del DL 23.2.95 n. 41, limitatamente alla base imponibile;
• le operazioni soggette a reverse charge;
• le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa;
• l'autoconsumo e la destinazione di beni a finalità estranee all'impresa.

Le operazioni escluse dalla comunicazione sono:

• le operazioni “fuori campo IVA”;
• le importazioni;
• le esportazioni di cui all'art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72;
• le operazioni intracomunitarie oggetto di dichiarazione ai fini INTRASTAT, ossia le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni, nonché le prestazioni di servizi "generiche", territorialmente rilevanti nel Paese UE del committente, purché siano ivi imponibile;
• le operazioni, attive e passive, effettuate e ricevute, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati Black List;
• le operazioni già oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria (art. 7 DPR n. 605/1973) come ad esempio i contratti di assicurazione, i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas, i contratti di mutuo, gli atti di compravendita di immobili e i contratti di leasing finanziario e operativo, servizi di telefonica ecc.;
• le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA, qualora il pagamento del corrispettivo sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da aziende, istituti di credito e l’amministrazione postale nonché le società fiduciarie e ogni altro intermediario finanziario; l'adempimento resta, tuttavia, obbligatorio se i suddetti operatori finanziari sono non residenti e senza stabile organizzazione in Italia;
• i passaggi interni di beni tra rami d'azienda, ove documentati da fattura.

Indico, di seguito, alcuni casi particolari per i quali l’importo da considerare nella comunicazione può creare qualche perplessità:
• fattura differita: quando vengono riepilogate più operazioni, documentate da DDT o documento analogo, in un’unica fattura differita si prende a riferimento l’importo totale della fattura stessa;
• fattura riepilogativa: in caso di rappresentazione in un’unica fattura di operazioni di natura diversa che concorrono a determinare un valore complessivo del documento superiore ai limiti posti per la comunicazione, la fattura va comunicata per il totale;
• le spese anticipate in nome e per conto di terzi, in quanto escluse dalla base imponibile IVA ex art. 15 co. 1 n. 3 del DPR 633/72, non rientrano nell'obbligo di comunicazione;
• note di variazione: l’operazione non va comunicata se, a causa della nota di variazione, l’importo dell’operazione, inizialmente superiore al limite, scende al di sotto di quest’ultimo; se invece l’importo dell’operazione è sia in origine sia con la nota di variazione superiore al limite, l’operazione va comunicata al netto dell’importo stornato. Nel caso in cui la variazione avvenga dopo il termine previsto per la comunicazione, l’importo andrà indicato in quella relativa all’anno in cui la nota stessa è stata emessa.

Esempio:

FATTURA DI ACCONTO 10/5/2011 EURO 5.000,00

FATTURA DI SALDO 10/6/2012 EURO 2.000,00

NOTA DI ACCREDITO 20/6/2012 EURO 2.000,00 SUL SALDO
EURO 500,00 SULL’ACCONTO

Nella comunicazione del 2011 (entro il 30 aprile 2012) andrà trasmessa la fattura di acconto per euro 5.000,00.
Nella comunicazione del 2012 (entro il 30 aprile 2013) andrà trasmessa la nota di variazione di euro 500,00.

• contratti d'appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, la comunicazione è obbligatoria solo se i corrispettivi dovuti nell'intero anno solare sono d'importo complessivo non inferiore a 3.000,00 euro (per il 2010 il limite è di euro 25.000,00). In caso di pagamento frazionato del corrispettivo di un unico contratto che preveda corrispettivi periodici, deve essere comunicato l'importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell'anno solare di riferimento anche se il corrispettivo è inferiore alla soglia.

Esempio:

Un soggetto stipula con il commercialista un contratto per la tenuta della contabilità che prevede un corrispettivo mensile di euro 500,00 ( per un totale di euro 6.000,00 annui).
Nel 2011 sono fatturati:
- un acconto di euro 1.500,00 il 30/09/2011;
- un secondo acconto di euro 1.000,00 il 31/12/2011;
- i restanti euro 3.500,00 sono fatturati a saldo nel 2012.
Entro il 30 Aprile 2012 dovrò comunicare gli acconti fatturati per euro 2.500,00, anche se inferiori alla soglia di euro 3.000,00, in quanto il valore complessivo del contratto è pari ad euro 6.000,00.

• contratti tra loro collegati: ai fini del calcolo del limite di 3.000,00 euro (per il 2010 il limite è euro 25.000,00) occorre considerare l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.
In caso, per esempio, di stipula di due contratti collegati di importo pari a 2.000,00 euro ciascuno, stipulati in due anni solari diversi, la soglia di 3.000,00 euro risulta superata, in quanto la stessa va verificata rispetto al valore complessivo dei due contratti. La modalità di pagamento da indicare in sede di comunicazione è quella prevista per gli importi frazionati.
• contratti con privati: quando un soggetto privato pone in essere contratti nelle tipologie riportate ai due punti precedenti, si ritiene corretto che le operazioni effettuate dall’1.1.2011 al 30.6.2011 non debbano essere prese in considerazione.

Esempio di contratto di fornitura:

Si acquista automobile da un privato per € 30.000,00 il 30.11.2011.
L’Operazione dev’essere comunicata entro il 30.04.2012 dato l’importo superiore ad euro 3.600,00 (Iva inclusa).


La comunicazione presentata nei termini può essere corretta da eventuali errori e/o omissioni con una comunicazione sostitutiva, senza applicazione di sanzioni, entro i 30 giorni successivi al termine previsto per la trasmissione della comunicazione originaria.
Scaduto il termine di 30 giorni è ammesso il ravvedimento operoso con invio entro il 30 Aprile dell’anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione.

Ringrazio per l'attenzione
Cordiali Saluti
Elisa Scopel

venerdì 18 novembre 2011

PEC: IMMINENTE SCADENZA PER LE IMPRESE
di Elisa Scopel


Dal 29 novembre 2011 tutte le imprese costituite in forma societaria dovranno essere dotate di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e dovranno comunicare tale indirizzo al Registro Imprese competente.
Sono perciò tenute all’assolvimento di tale obbligo tutte le società di persone e le società di capitali anche quelle in liquidazione/scioglimento, fallimento o soggette a procedure concorsuali. L’adempimento è invece facoltativo per i consorzi, le imprese individuali, le imprese non costituite in forma societaria, i soggetti iscritti al REA e le sedi secondarie di società estere.

Importante ricordare che la PEC, pur funzionando come una semplice e-mail, si caratterizza per attribuire valenza legale al messaggio di posta elettronica avendo lo stesso valore di una raccomandata con avviso di ricevimento. Tale valenza legale comporta che chi opera tramite la PEC svolga periodicamente un attento controllo dei messaggi ricevuti tramite tale strumento per le importanti informazioni che potrebbero contenere e per le pesanti conseguenze nel caso di mancata lettura e/o si sottovaluti il loro contenuto - si pensi ad esempio ai messaggi trasmessi dall’Amministrazione Finanziaria, dagli Enti previdenziali e dalla Pubblica Amministrazione in genere.

Per usufruire del servizio PEC occorre rivolgersi ad uno dei gestori qualificati iscritti in un apposito elenco pubblico consultabile tramite Internet all’indirizzo http://www.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori dove è possibile verificare e confrontare le condizioni delle diverse offerte e le modalità di attivazione.

La PEC comunicata al Registro Imprese deve essere valida e attiva e può essere utilizzata anche una sola PEC per più società.

La comunicazione al Registro Imprese va fatta per via telematica; per agevolare le imprese il professionista si può rendere disponibile all’assolvimento di tale trasmissione previa acquisizione dell’indirizzo da voi già autonomamente adottato.

giovedì 8 settembre 2011

ULTIME NOVITA' SULLA MANOVRA DI FERRAGOSTO

- Tra i ritocchi dell'ultima ora c'è l'aumento dell'Iva al 21%, il contributo di solidarietà per i redditi superiori a 300mila euro e l'innalzamento dell'età pensionabile per le donne del settore privato. Ed ancora.

- Per gli evasori fiscali si apriranno le porte del carcere a condizione che l'imposta sottratta all'Erario sia superiore ai 3 milioni di euro e al 30% del fatturato.

Restiamo in attesa della decisione finale!

lunedì 5 settembre 2011

PILLOLE FISCALI
di Elisa Scopel


Si potrà licenziare - contratti aziendali
La Commissione Bilancio del Senato ha approvato ieri l'articolo 8 sulla deroga agli accordi nazionali. Si potrà licenziare purché lo consentano gli accordi aziendali e territoriali sottoscritti dai sindacati più rappresentativi. Le parti sociali criticano il provvedimento. Per la Cgil il provvedimento cancella il contratto nazionale di lavoro e lo Statuto dei lavoratori. Di parere opposto il Ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi. Plaudono alla norma Confindustria, Confcommercio, Cisl e Uil.


Conti correnti e rischio di accertamento

Con l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi dei rapporti finanziari esistenti il fisco chiede ai contribuenti un comportamento più virtuoso. Forse intende intimorire persone fisiche e società per far capire che vigila. Il messaggio di fondo è però questo: se dichiari poco e poi hai molte risorse per fare investimenti, allora potresti rischiare un accertamento. Una sorta di redditometro finanziario. L'incrocio di dati forniti dal contribuente nelle dichiarazioni con quelli già disponibili nell'archivio dei rapporti finanziari potrebbe far emergere discrasie. Verrebbe di conseguenza la selezione dei soggetti da verificare. Per le persone fisiche, poi, il raffronto tra l'insieme dei rapporti finanziari che lasciano supporre elevate disponibilità economiche e i bassi redditi dichiarati potrebbe evidenziare un'anomalia in ordine ai diversi investimenti detenuti.

Documentazione per il transfer princing
Scade il 30 settembre l'invio telematico del modello Unico. I soggetti interessati hanno poco più di tre settimane per predisporre la documentazione relativa ai prezzi di trasferimento infragruppo e per comunicare al fisco l'adesione al regime di oneri documentali. La documentazione anti-sanzioni, introdotta dall'art. 26 del decreto legge n. 78/2010, va predisposta entro la stessa data. Questa prevede la non applicazione delle penalità per infedele dichiarazione in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento, a condizione che l'impresa predisponga una documentazione idonea, disponibile in sede di verifica, che rispetti il principio del 'valore nominale' per le transazioni infragruppo.

Maxiemendamento truccato
Quasi tutte le misure antievasione contenute nelle modifiche dell'ultima ora alla manovra bis sono finalizzate a tassare non tanto i redditi quanto i patrimoni. Ad esempio l'inasprimento della tassazione sulle società di comodo. Come anche l'obbligo di segnalare nella dichiarazione i rapporti finanziari intrattenuti con gli intermediari abilitati. E, infine, le norme che assoggettano a tassazione i beni dell'impresa attribuiti in godimento a soci e familiari. Ufficialmente nessuna imposta patrimoniale in senso tecnico è stata varata con le misure contenute nel pacchetto di emendamenti presentato giovedì scorso al Senato. Sono, in sostanza, disposizioni che fiscono per colpire più i patrimoni di imprese e persone fisiche piuttosto che singoli redditi. Ma una prima patrimoniale c'è stata con la manovra di luglio: il maxibollo sui dossier titoli.







lunedì 1 agosto 2011

Fatture in fotocopia e l'Indetraibile dell’IVA

Ai fini della detraibilità dell’IVA, la normativa attualmente vigente prevede che le fatture di acquisto debbano essere conservate in originale e, in caso di perdita, su contestazione dell’Amministrazione finanziaria, spetta al contribuente provare la forza maggiore che ne ha determinato lo smarrimento, nonché ricostruire tali documenti sulla base dei dati raccolti dai fornitori (Sentenza Corte di Cassazione n. 13943 del 24 giugno 2011)

L’articolo 39, ultimo comma, primo periodo, del DPR 633/1972 dispone che i registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti devono essere conservati a norma dell’art. 22 del DPR 600/1973. Tale ultima disposizione prevede che devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse. Il quadro normativo, quindi, appare lineare e chiaro: la fatture devono essere conservate in originale.

In sede di accertamento verso una società, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato la detrazione IVA operata dalla contribuente in riferimento a fatture di acquisto conservate ed esibite soltanto in fotocopia. Ritenendo indetraibile l’imposta, attesa la normativa testé illustrata, l’Amministrazione finanziaria ne recuperava la relativa IVA, con sanzioni e interessi.I giudici di merito, a cui si era rivolta la società, si pronunciavano a suo favore. In particolare, la C.T. Reg., dopo aver rilevato il “difetto probatorio documentale” a carico della contribuente, che a distanza di molti anni non era stata in grado di avere gli originali o copie ufficiali o meglio conformi agli originali dai fornitori, ha stabilito che sarebbe comunque stato compito dell’Ufficio verificare l’effettiva regolarità e veridicità delle fatture fotocopiate.


In conclusione, la Cassazione ha stabilito che spetta sempre al contribuente dimostrare il suo diritto alla detrazione dell’imposta e, pertanto, in caso di assenza delle fatture di acquisto originali, se l’Amministrazione finanziaria contesta le fotocopie esibite in sede di accertamento, grava sempre sul contribuente l’onere di provare l’esistenza di una forza maggiore che ha determinato la perdita dei documenti, e di ricostruire gli stessi anche con la collaborazione dei fornitori.

La sentenza in commento riporta alla luce un tema già balzato agli onori della cronaca nel 2009, quando la Suprema Corte, con la sentenza n. 4502, aveva stabilito, però in materia di imposte dirette, l’indeducibilità di un costo documentato soltanto da una fotocopia della fattura di acquisto trasmessa via fax. In quell’occasione, i giudici del Palazzaccio avevano stabilito che l’obbligo di conservare la documentazione originale, previsto dall’articolo 22 del DPR 600/1973 (e, di rimando, dall’articolo 39 del DPR 633/1972, per l’IVA), è norma speciale rispetto al regime ordinario della prova documentale dettato dal codice civile, che equipara la copia all’originale se non ci sia espressa contestazione sulla conformità (art. 2712 c.c.): in altri termini, le fotocopie di documenti originali, che non risultino smarrite o distrutte per cause non imputabili al contribuente, non hanno lo stesso valore probatorio degli originali, apparendo anzi come una documentazione sospetta, specialmente se non sono allegate valide ragioni che giustifichino la mancata esibizione degli originali.

È il caso di aggiungere che, a maggior ragione, per quanto concerne l’IVA, nella disciplina recata dal summenzionato decreto del 1972, la detraibilità dell’imposta pagata dal contribuente per l’acquisto di beni o servizi inerenti all’esercizio della sua attività (articolo 19 del DPR 633/1972) postula che questi sia in possesso delle relative fatture in originale, che le annoti in apposito registro (articolo 25) e che le conservi come previsto dall’articolo 39 dello stesso decreto (in tal senso, Cass. nn. 21233/2006, 10174/1995 e 13605/2003).
È opportuno pertanto che, in caso di smarrimento della fattura di acquisto in originale, il contribuente non si limiti a richiedere al fornitore la semplice fotocopia via fax, come accade spesso nella prassi commerciale, ma si attivi prontamente per ottenere un nuovo originale del documento o quantomeno una sua copia conforme all’originale, così da evitare possibili contestazioni da parte del Fisco.

mercoledì 22 giugno 2011

PILLOLE FISCALI
di Elisa Scopel

I geometri in coda al catasto


I geometri fanno la fila agli uffici del Territorio per regolarizzare le case fantasma. Fino al 30 giugno, infatti, non si applicheranno le maxi-sanzioni previste dalla nuova normativa. Una boccata d'ossigeno introdotta dal decreto legge sviluppo che ieri ha avuto il via libera dalla Camera. Professionisti e contribuenti possono così affrettarsi a regolarizzare la propria posizione pagando le sanzioni standard. La finestra aperta solo sulle sanzioni, e non sui controlli, si è però trasformata in una sorta di girone infernale per i professionisti. Le file sono interminabili. Gli uffici, spesso, riescono ad espletare solo una parte delle prenotazioni costringendo gli utenti a ritornare il giorno dopo causando, così, grandi disagi.



Cedolare secca sugli affitti

Con il decreto legislativo n. 23 del 2011 l'Esecutivo ha introdotto, a partire dal 2011, un nuovo regime facoltativo di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione per finalità abitative degli immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze. La facoltà di optare per il regime facoltativo è riservata alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate che non agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa. L'opzione comporta l'assoggettamento del canone di locazione ad una imposta operata nella forma della cedolare secca. Con la circolare n. 26/E del 1° giugno 2011, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'ambito applicativo, alle condizioni per l'applicazione dell'opzione, all'esercizio della stessa, alla sua durata. Altri chiarimenti hanno riguardato la determinazione della cedolare secca, i suoi effetti sul reddito, i versamenti, le sanzioni e l'applicazione per il 2011.


Modalità di presentazione della dichiarazione di variazione dati relativa al luogo di conservazione delle scritture contabili

Con la risoluzione n. 65/E del 14 giugno 2011 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle modalità di comunicazione delle variazioni dei dati relativi al luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili. In caso di variazioni, appunto, l'obbligo di comunicarle all'Agenzia delle Entrate incombe sul contribuente e non può essere soddisfatto dal terzo depositario nel caso in cui, cessato il rapporto di deposito, riconsegna al contribuente le scritture contabili. Il depositario può, tuttavia, provvedere alla presentazione del modello AA7 o AA9, quale persona delegata dal contribuente. Lo stesso depositario può chiedere al contribuente prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di variazione dei dati, considerato l'interesse al corretto adempimento dell'obbligo di comunicazione.

mercoledì 19 gennaio 2011

PILLOLE FISCALI
Elisa Scopel


Cud 2011

I sostituti d'imposta hanno tempo fino al 28 febbraio per rilasciare ai lavoratori il certificato unico di imposta, necessario per attestare il reddito corrisposto ai lavoratori subordinati e assimilati nel 2010.

Mod. 730/2011
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri sul proprio sito la versione definitiva del modello 730/2011. La principale novità è la possibilità di chiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate sulle somme erogate dai datori di lavoro per incremento della produttività negli anni 2008 e 2009. Il nuovo modello introduce poi la possibilità di dichiarare eventuali esenzioni o agevolazioni sul pagamento delle addizionali comunali. Seconda rata della detrazione per gli acquisti di mobili, elettrodomestici, computer e tv.

Finanziaria 2011 detta anche Legge di stabilità è stata approvata l'8/12/2010 in Senato con 161 voti favorevoli, 127 contrari e 5 astenuti

Tra le principali novità:

- Proroga della detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi volti al risparmio energetico degli edifici, che sarà spalmata su dieci anni anziché su cinque.

- Confermata per il 2011 la possibilità di applicare ai premi di produttività erogati ai lavoratori dipendenti privati – entro determinati limiti di importo e in presenza di determinati presupposti reddituali – un’imposta sostitutiva pari al 10%, in luogo dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.

- Leasing immobiliare: al momento dell’acquisto dell’immobile da concedere in leasing, le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovranno essere corrisposte in misura integrale (e del pagamento risponderà solidalmente anche l’utilizzatore); successivamente, al momento del riscatto, saranno dovute solo in misura fissa. Inoltre, il contratto di leasing immobiliare andrà soggetto a registrazione solo in caso d’uso.

- Prorogato di un anno il regime di esenzione IVA che, per gli immobili alienati dalle imprese costruttrici/ristrutturatrici, si applicherà solo dopo cinque anni, e non più quattro, dall’ultimazione dell’intervento.

- Eliminato il termine del 31 dicembre 2010 per l’applicazione dell’agevolazione per la proprietà contadina, come disciplinata dal Decreto “Milleproroghe” (art. 2 comma 4-bis del DL 194/2009, inserito, in sede di conversione, dalla L. 25/2010). Il nuovo regime agevolativo avrà quindi un’operatività senza scadenza.

- Inasprimento della lotta all’evasione e novità sul fronte dell’accertamento: saranno infatti abbassati in premi previsti in caso di definizione stragiudiziale delle controversie tributarie. Per tutti gli istituti deflativi del contenzioso, infatti, vengono modificati gli articoli relativi alla riduzione delle sanzioni amministrative. Le nuove disposizioni si applicheranno con riferimento agli atti definibili emessi dall’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° febbraio 2011 e ai ricorsi presentati a partire dall’entrata in vigore della legge.
Viene anche “ampliato” l’accertamento parziale, che sarà ammesso anche a seguito delle attività di cui agli artt. 32, comma 1, nn. da 1 a 4 del DPR 600/73 e 51, comma 2, nn. da 1 a 4, ossia non solo dopo accesso, ispezione, verifica, ma anche dopo gli inviti a comparire, le richieste di esibizione di documenti e le richieste di compilazione dei questionari.

- Prevista per il 2010 una spesa di 100 milioni di euro per finanziare la concessione di crediti d’imposta a favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca.

lunedì 10 gennaio 2011

PILLOLE FISCALI
di Elisa Scopel

Conferimenti senza perizia di stima - DLgs. 142/2008 - DLgs. correttivo
È in vigore dall'8.1.2011 il nuovo comma 2 dell’art. 2343-ter c.c., come sostituito dal DLgs. 29.11.2010 n. 224, in materia di conferimenti in natura o crediti senza relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale ex art. 2343 co. 1 c.c.
Si segnala tra le novità la sostituzione del riferimento al "valore equo" ricavato da un bilancio, che riproduceva la terminologia utilizzata nella Direttiva n. 2006/68/CE, con quello al "fair value", per il quale occorre fare riferimento ai princìpi contabili internazionali adottati dall’Unione europea (cfr. il nuovo co. 5 dell’art. 2343-ter c.c., inserito dall’art. 1 co. 1 lett. b) del DLgs. 224/2010).
Viene precisato, inoltre, che il valore del bene da conferire senza relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale deve essere reperito non da un generico bilancio, ma dal bilancio dell’esercizio precedente rispetto a quello nel quale è effettuato il conferimento; ciò - spiega la Relazione illustrativa del DLgs. 224/2010 - starebbe a significare "che il conferimento in natura ... deve essere eseguito entro il termine dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio da cui viene tratto il valore al fine di evitare che il valore di riferimento sia eccessivamente obsoleto". La puntualizzazione in esame preclude, inoltre, la possibilità di utilizzare bilanci infrannuali. Circostanza non espressamente precisata, dal momento che sussiste il chiaro riferimento della Direttiva ai soli conti annuali.

Riduzione dei benefici per il contribuente negli istituti deflativi del contenzioso -Decorrenza delle novità della L. 220/2010

La L. 220/2010 ha modificato, in senso sfavorevole al contribuente, la riduzione delle sanzioni derivanti dall'adesione ai vari strumenti deflativi del contenzioso presenti nell'ordinamento.
Per ciò che concerne il ravvedimento operoso, le nuove norme si applicheranno a partire dalle violazioni commesse dall'1.2.2010 (quindi, per le violazioni riferite al versamento degli acconti eseguiti nel mese di novembre 2010, si applicano ancora le vecchie riduzioni, nella specie pari a un decimo del minimo e non a un ottavo del minimo).
In merito all'adesione agli inviti, all'acquiescenza e alla definizione agevolata delle sanzioni, le modifiche si applicheranno agli atti emanati a decorrere dall'1.2.2011 (si rileva che l'emanazione avviene in un momento antecedente alla notifica dell'atto), il che coincide, rispettivamente, con l'emanazione dell'invito al contraddittorio, dell'avviso di accertamento e dell'atto di contestazione/irrogazione delle sanzioni.
Per la conciliazione giudiziale, occorre riferirsi ai ricorsi presentati (quindi notificati alla controparte, non avendo rilievo la data di costituzione in giudizio del contribuente) a decorrere dall'1.2.2011.
L'adesione ai "PVC" e l'accertamento con adesione presentano invece alcuni aspetti problematici.
Nel primo, sembra ci si debba riferire ai "PVC" consegnati dall'1.2.2011, anche se formati dalla Guardia di Finanza, posto che sarebbe irrazionale escludere dalle nuove riduzioni delle sanzioni gli stessi, sulla sola base del fatto che il dato letterale della norma di decorrenza (art. 1 co. 21 della L. 220/2010) parla di "atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate".
Per l'accertamento con adesione, occorre a nostro avviso effettuare le seguenti precisazioni:
- ove il procedimento scaturisca da istanza presentata dal contribuente dopo la ricezione dell'accertamento, occorre prendere come riferimento la data di emissione dell'accertamento stesso, siccome è questo l'atto definibile;
- ove, invece, il procedimento scaturisca da istanza del contribuente o da invito dell'ufficio nelle more della verifica fiscale, pare ci si debba riferire alla data di emissione dell'atto di adesione, in quanto l'istanza o l'invito non costituiscono atti definibili.

Spese di manutenzione (ris. Agenzia Entrate 5.11.2011 n. 5)

Con la ris. 5.11.2011 n. 5, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale da applicare alle spese di manutenzione sostenute dal concessionario in relazione a beni gratuitamente devolvibili.
Il caso di specie attiene ad una società concessionaria (che redige il bilancio in base ai principi contabili nazionali), la quale ha stipulato una convenzione avente ad oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di un collegamento autostradale articolato in diversi lotti, alcuni dei quali sono stati già realizzati dal concedente, mentre altri dovranno essere progettati e realizzati dal concessionario.
Alla scadenza del rapporto, il concessionario dovrà devolvere gratuitamente al concedente l'intero collegamento autostradale in ottimo stato di conservazione; lo stesso, quindi, dovrà eseguire i lavori di manutenzione necessari a tal fine, sia sui lotti da esso costruiti, sia su quelli realizzati dal concedente e da questo affidati in gestione.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, il trattamento fiscale previsto dall'art. 107 co. 2 del TUIR trova applicazione con riferimento a tutte le spese di manutenzione sostenute dal concessionario e, quindi, sia quelle relative ai lotti da questo realizzati, sia quelle relative ai lotti costruiti dal concedente.
A tal fine, l'importo deducibile (plafond) si determina considerando in maniera unitaria tutti i lotti autostradali, in quanto costituiscono, nel loro insieme, il bene che, alla scadenza della concessione, verrà devoluto al concedente. In altri termini, il parametro di riferimento ai fini della deducibilità degli accantonamenti di cui al predetto art. 107 co. 2 è l'intero costo del bene gratuitamente devolvibile, anche se non interamente sostenuto dal concessionario