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mercoledì 19 gennaio 2011

PILLOLE FISCALI
Elisa Scopel


Cud 2011

I sostituti d'imposta hanno tempo fino al 28 febbraio per rilasciare ai lavoratori il certificato unico di imposta, necessario per attestare il reddito corrisposto ai lavoratori subordinati e assimilati nel 2010.

Mod. 730/2011
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri sul proprio sito la versione definitiva del modello 730/2011. La principale novità è la possibilità di chiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate sulle somme erogate dai datori di lavoro per incremento della produttività negli anni 2008 e 2009. Il nuovo modello introduce poi la possibilità di dichiarare eventuali esenzioni o agevolazioni sul pagamento delle addizionali comunali. Seconda rata della detrazione per gli acquisti di mobili, elettrodomestici, computer e tv.

Finanziaria 2011 detta anche Legge di stabilità è stata approvata l'8/12/2010 in Senato con 161 voti favorevoli, 127 contrari e 5 astenuti

Tra le principali novità:

- Proroga della detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi volti al risparmio energetico degli edifici, che sarà spalmata su dieci anni anziché su cinque.

- Confermata per il 2011 la possibilità di applicare ai premi di produttività erogati ai lavoratori dipendenti privati – entro determinati limiti di importo e in presenza di determinati presupposti reddituali – un’imposta sostitutiva pari al 10%, in luogo dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.

- Leasing immobiliare: al momento dell’acquisto dell’immobile da concedere in leasing, le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovranno essere corrisposte in misura integrale (e del pagamento risponderà solidalmente anche l’utilizzatore); successivamente, al momento del riscatto, saranno dovute solo in misura fissa. Inoltre, il contratto di leasing immobiliare andrà soggetto a registrazione solo in caso d’uso.

- Prorogato di un anno il regime di esenzione IVA che, per gli immobili alienati dalle imprese costruttrici/ristrutturatrici, si applicherà solo dopo cinque anni, e non più quattro, dall’ultimazione dell’intervento.

- Eliminato il termine del 31 dicembre 2010 per l’applicazione dell’agevolazione per la proprietà contadina, come disciplinata dal Decreto “Milleproroghe” (art. 2 comma 4-bis del DL 194/2009, inserito, in sede di conversione, dalla L. 25/2010). Il nuovo regime agevolativo avrà quindi un’operatività senza scadenza.

- Inasprimento della lotta all’evasione e novità sul fronte dell’accertamento: saranno infatti abbassati in premi previsti in caso di definizione stragiudiziale delle controversie tributarie. Per tutti gli istituti deflativi del contenzioso, infatti, vengono modificati gli articoli relativi alla riduzione delle sanzioni amministrative. Le nuove disposizioni si applicheranno con riferimento agli atti definibili emessi dall’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° febbraio 2011 e ai ricorsi presentati a partire dall’entrata in vigore della legge.
Viene anche “ampliato” l’accertamento parziale, che sarà ammesso anche a seguito delle attività di cui agli artt. 32, comma 1, nn. da 1 a 4 del DPR 600/73 e 51, comma 2, nn. da 1 a 4, ossia non solo dopo accesso, ispezione, verifica, ma anche dopo gli inviti a comparire, le richieste di esibizione di documenti e le richieste di compilazione dei questionari.

- Prevista per il 2010 una spesa di 100 milioni di euro per finanziare la concessione di crediti d’imposta a favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca.

lunedì 10 gennaio 2011

PILLOLE FISCALI
di Elisa Scopel

Conferimenti senza perizia di stima - DLgs. 142/2008 - DLgs. correttivo
È in vigore dall'8.1.2011 il nuovo comma 2 dell’art. 2343-ter c.c., come sostituito dal DLgs. 29.11.2010 n. 224, in materia di conferimenti in natura o crediti senza relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale ex art. 2343 co. 1 c.c.
Si segnala tra le novità la sostituzione del riferimento al "valore equo" ricavato da un bilancio, che riproduceva la terminologia utilizzata nella Direttiva n. 2006/68/CE, con quello al "fair value", per il quale occorre fare riferimento ai princìpi contabili internazionali adottati dall’Unione europea (cfr. il nuovo co. 5 dell’art. 2343-ter c.c., inserito dall’art. 1 co. 1 lett. b) del DLgs. 224/2010).
Viene precisato, inoltre, che il valore del bene da conferire senza relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale deve essere reperito non da un generico bilancio, ma dal bilancio dell’esercizio precedente rispetto a quello nel quale è effettuato il conferimento; ciò - spiega la Relazione illustrativa del DLgs. 224/2010 - starebbe a significare "che il conferimento in natura ... deve essere eseguito entro il termine dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio da cui viene tratto il valore al fine di evitare che il valore di riferimento sia eccessivamente obsoleto". La puntualizzazione in esame preclude, inoltre, la possibilità di utilizzare bilanci infrannuali. Circostanza non espressamente precisata, dal momento che sussiste il chiaro riferimento della Direttiva ai soli conti annuali.

Riduzione dei benefici per il contribuente negli istituti deflativi del contenzioso -Decorrenza delle novità della L. 220/2010

La L. 220/2010 ha modificato, in senso sfavorevole al contribuente, la riduzione delle sanzioni derivanti dall'adesione ai vari strumenti deflativi del contenzioso presenti nell'ordinamento.
Per ciò che concerne il ravvedimento operoso, le nuove norme si applicheranno a partire dalle violazioni commesse dall'1.2.2010 (quindi, per le violazioni riferite al versamento degli acconti eseguiti nel mese di novembre 2010, si applicano ancora le vecchie riduzioni, nella specie pari a un decimo del minimo e non a un ottavo del minimo).
In merito all'adesione agli inviti, all'acquiescenza e alla definizione agevolata delle sanzioni, le modifiche si applicheranno agli atti emanati a decorrere dall'1.2.2011 (si rileva che l'emanazione avviene in un momento antecedente alla notifica dell'atto), il che coincide, rispettivamente, con l'emanazione dell'invito al contraddittorio, dell'avviso di accertamento e dell'atto di contestazione/irrogazione delle sanzioni.
Per la conciliazione giudiziale, occorre riferirsi ai ricorsi presentati (quindi notificati alla controparte, non avendo rilievo la data di costituzione in giudizio del contribuente) a decorrere dall'1.2.2011.
L'adesione ai "PVC" e l'accertamento con adesione presentano invece alcuni aspetti problematici.
Nel primo, sembra ci si debba riferire ai "PVC" consegnati dall'1.2.2011, anche se formati dalla Guardia di Finanza, posto che sarebbe irrazionale escludere dalle nuove riduzioni delle sanzioni gli stessi, sulla sola base del fatto che il dato letterale della norma di decorrenza (art. 1 co. 21 della L. 220/2010) parla di "atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate".
Per l'accertamento con adesione, occorre a nostro avviso effettuare le seguenti precisazioni:
- ove il procedimento scaturisca da istanza presentata dal contribuente dopo la ricezione dell'accertamento, occorre prendere come riferimento la data di emissione dell'accertamento stesso, siccome è questo l'atto definibile;
- ove, invece, il procedimento scaturisca da istanza del contribuente o da invito dell'ufficio nelle more della verifica fiscale, pare ci si debba riferire alla data di emissione dell'atto di adesione, in quanto l'istanza o l'invito non costituiscono atti definibili.

Spese di manutenzione (ris. Agenzia Entrate 5.11.2011 n. 5)

Con la ris. 5.11.2011 n. 5, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale da applicare alle spese di manutenzione sostenute dal concessionario in relazione a beni gratuitamente devolvibili.
Il caso di specie attiene ad una società concessionaria (che redige il bilancio in base ai principi contabili nazionali), la quale ha stipulato una convenzione avente ad oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di un collegamento autostradale articolato in diversi lotti, alcuni dei quali sono stati già realizzati dal concedente, mentre altri dovranno essere progettati e realizzati dal concessionario.
Alla scadenza del rapporto, il concessionario dovrà devolvere gratuitamente al concedente l'intero collegamento autostradale in ottimo stato di conservazione; lo stesso, quindi, dovrà eseguire i lavori di manutenzione necessari a tal fine, sia sui lotti da esso costruiti, sia su quelli realizzati dal concedente e da questo affidati in gestione.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, il trattamento fiscale previsto dall'art. 107 co. 2 del TUIR trova applicazione con riferimento a tutte le spese di manutenzione sostenute dal concessionario e, quindi, sia quelle relative ai lotti da questo realizzati, sia quelle relative ai lotti costruiti dal concedente.
A tal fine, l'importo deducibile (plafond) si determina considerando in maniera unitaria tutti i lotti autostradali, in quanto costituiscono, nel loro insieme, il bene che, alla scadenza della concessione, verrà devoluto al concedente. In altri termini, il parametro di riferimento ai fini della deducibilità degli accantonamenti di cui al predetto art. 107 co. 2 è l'intero costo del bene gratuitamente devolvibile, anche se non interamente sostenuto dal concessionario