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martedì 28 dicembre 2010

PER I GIOVANI IMPRENDITORI e PROFESSIONISTI

Regime fiscale per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo
Il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro
autonomo di cui all’art. 13 della L. 388/2000 trova applicazione su opzione del contribuente interessato, limitatamente al periodo d’imposta nel corso del quale viene avviata la nuova attività ed ai due successivi, e si sostanzia nell’assoggettamento del reddito d’impresa o di lavoro autonomo ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali pari al 10%.
L’applicazione dell’imposta sostitutiva si accompagna, inoltre, ad una serie di semplificazioni sul piano contabile, nonché alla facoltà, per il contribuente interessato, di avvalersi dell’assistenza fiscale degli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Nella presente scheda il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e professionali viene esaminato alla luce dei chiarimenti ufficiali intervenuti, anche per consentire un’agevole verifica dei requisiti per l’accesso o la permanenza nel regime.

PREMESSA
Il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo è disciplinato dall’art. 13 della L. 388/2000.
All’atto di intraprendere un’attività imprenditoriale o professionale, i contribuenti hanno la possibilità di sce­gliere il regime fiscale e di determinazione del reddito cui aderire tra i seguenti:
· il regime ordinario (in contabilità ordinaria o semplificata);
· i regimi agevolati:

- delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 23.12.2000 n. 388);

- dei contribuenti minimi (art. 1 co. 96 - 117 della L. 244/2007).

Quello delle nuove iniziative produttive (c.d. “forfettino”), in particolare, rappresenta il regime fiscale age­volato in favore delle persone fisiche che avviano nuove attività imprenditoriali, artistiche o professionali, caratterizzato dalla determinazione analitica del reddito soggetto ad imposta sostitutiva e dalla previsione di una serie di esenzioni dagli obblighi contabilI.
La presente scheda esamina la disciplina del regime agevolato delle nuove iniziative produttive nei suoi tratti peculiari, tenendo in considerazione i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

Provvedimenti attuativi
Con il provv. Agenzia delle Entrate 14.3.2001 sono state fornite le disposizioni attuative del regime in esame, secondo quanto previsto dall’art. 13 co. 9 della L. 388/2000.

Decorrenza
Il regime fiscale agevolato per le nuove attività d’impresa o di lavoro autonomo trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta 2001. Pertanto, tale regime interessa le attività avviate a partire dall’1.1.2001.


AMBITO SOGGETTIVO

Il regime fiscale agevolato di cui all’art. 13 della L. 388/2000 si applica esclusivamente alle persone fisiche. Ne restano invece escluse le società commerciali e le associazioni tra artisti e professionisti.
Il regime agevolato per le nuove attività produttive si rivolge alle persone fisiche che intraprendono, indipen­dentemente dal settore di appartenenza:
· un’attività d’impresa, ai sensi dell’art. 55 del TUIR, anche in forma di impresa familiare;
· ovvero un’attività di lavoro autonomo a contenuto artistico o professionale, ai sensi dell’art. 53 del TUIR.

Esclusione dal regime agevolato
La circ. Agenzia delle Entrate 3.1.2001 n. 1 (§ 1.9.3) ha precisato che restano escluse dall’ambito applicativo del regime agevolato le società e le associazioni di cui all’art. 5 co. 1, 2 e 3 del TUIR. Pertanto, non possono beneficiare delle agevolazioni connesse al nuovo regime i soggetti che avviano una nuova attività d’impresa ovvero di lavoro autonomo, rispettivamente, in forma di società di persone commerciali (snc, sas, società di fatto) o di associazione professionale.
L’agevolazione trova applicazione per il periodo d’imposta nel corso del quale è avviata l’attività e per i due successivi.
Il regime agevolato di cui all’art. 13 della L. 388/2000 si applica per il primo triennio di attività, ossia:
· per il periodo d’imposta nel corso del quale è stata avviata l’attività;
· per i due periodi d’imposta successivi.

CESSAZIONE REGIME
La cessazione del regime in esame si verifica nelle seguenti ipotesi:
· per decorrenza del triennio di validità del regime;
· prima del predetto periodo, per decadenza determinata dal superamento dei limiti relativi ai ricavi/com­pensi (si veda il successivo § 12);
· prima del predetto periodo, per revoca del regime (si veda il successivo § 5).

CONDIZIONI PER ACCESSO REGIME AGEVOLATO
L’accesso al regime fiscale agevolato per le nuove attività produttive è subordinato alla sussistenza, in capo al contribuente interessato, di alcuni requisiti di carattere dimensionale (ammontare dei ricavi o dei compensi), nonché alla novità dell’attività intrapresa.
Ai sensi dell’art. 13 co. 2 della L. 388/2000, l’accesso al regime agevolato è subordinato alla ricorrenza delle seguenti condizioni:
· il soggetto non deve avere esercitato, nei tre anni precedenti l’accesso al regime, attività d’impresa, artistica o professionale, neanche in forma associata o familiare (lett. a);
· l’attività intrapresa non deve costituire in alcun modo mera prosecuzione di altra attività svolta in precedenza in forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività svolta in prece­denza consista nel tirocinio obbligatorio ai fini dell’abilitazione all’esercizio di arti o professioni (lett. b);
· l’ammontare dei ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta non deve superare determinati limiti (lett. c);
· devono essere correttamente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi (lett. e).

Novità dell’attività intrapresa
In linea con la ratio dell’agevolazione, che è quella di promuovere la nascita di nuove iniziative produttive, ai fini dell’accesso al regime, è necessario che il contribuente non abbia esercitato alcuna attività impren­ditoriale, artistica o professionale nel triennio precedente l’inizio dell’attività, neppure in forma collettiva (es. socio di società di persone, professionista associato di uno studio professionale) ovvero familiare (es. colla­bo­ratore di impresa familiare.

Esercizio effettivo dell’attività imprenditoriale o professionale
La fruizione del regime agevolato non è preclusa al contribuente che, pur avendo aperto la partita IVA nel triennio anteriore l’adesione al regime, non abbia esercitato concretamente l’attività. Infatti, soltanto l’effettivo esercizio dell’attività imprenditoriale, artistica o professionale da parte del contribuente vale quale causa di inaccessibilità al regime agevolato per le nuove attività produttive (circ. Agenzia delle Entrate 1/2001, § 1.9.4).

Assunzione della qualità di socio - Condizioni per l’esclusione
La titolarità della qualità di socio in società personali o di capitale del contribuente non è di per sé preclusiva dell’adozione del regime in esame. A tale fine, infatti, occorre verificare l’effettivo esercizio dell’attività di lavoro autonomo o d’impresa svolta dal socio.
Così, “se il soggetto è stato socio accomandante di sas o socio in srl, egli può ugualmente fruire del regime agevolato purché non abbia svolto, nei tre anni precedenti, attività di gestione all’interno della società, dopo il conferimento di solo capitale”. Dal chiarimento, sembra evincersi come il fatto di aver esercitato un’attività di gestione all’interno della società impedisca in ogni caso la fruizione del regime agevolato, indipendentemente dalla “rilevanza” di tale attività e dalla quota di partecipazione detenuta.

Contestuale esercizio di attività agricola
Il contribuente che ha esercitato, nel triennio precedente l’accesso al regime, un’attività produttiva di reddito agrario nei limiti dell’art. 32 del TUIR può usufruire del regime in esame con riferimento ad una diversa ed ulteriore attività che intende intraprendere congiuntamente all’attività agricola.

Assenza di collegamento con attività svolta in precedenza
L’accesso al regime agevolato è precluso qualora l’attività imprenditoriale, artistica o professionale avviata costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o au­tonomo. Si tratta di una condizione antielusiva volta ad impedire l’accesso al regime agevolato nei confronti di soggetti che svolgono attività di lavoro dipendente, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa e, nella sostanziale continuità dell’organizzazione economica relativa a tale attività, mutano il proprio rapporto, avvian­do un’iniziativa imprenditoriale o professionale, allo scopo di sottrarre alla tassazione ordinaria il rela­tivo reddito[10].
Il carattere di “mera prosecuzione” di altra attività precedentemente svolta si desume dalla circostanza che l’attività nuova e quella svolta in precedenza presentino il medesimo contenuto economico e si fondino sulla stessa organizzazione dei mezzi necessari al loro svolgimento. Pertanto, qualora sussista identità di contenuti e di mezzi alla base dell’esercizio, rispettiva­mente, della precedente e della nuova attività, risulta precluso l’accesso al regime de quo.

Limiti relativi all’ammontare dei ricavi o compensi
Per fruire del regime delle nuove iniziative produttive:
· l’ammontare dei ricavi d’impresa realizzati nel periodo d’imposta non deve essere superiore a:
- 30.987,41 euro, per le imprese aventi ad oggetto la prestazione di servizi;
- 61.974,83 euro, per le imprese aventi ad oggetto attività diverse dalle precedenti;
· l’ammontare dei compensi conseguiti nel periodo d’imposta non deve essere superiore a 30.987,41 euro.

Il superamento delle predette soglie nel corso di uno dei periodi di applicazione del regime determina la decadenza del contribuente dal regime medesimo, a decorrere dallo stesso periodo d’imposta ovvero dal successivo, a seconda dell’entità dello sconfinamento (si veda il successivo § 12).

Inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta - Esclusione del ragguaglio ad anno
In caso di inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta, i predetti limiti di ricavi o compensi non devono essere ragguagliati ad anno (circ. Agenzia delle Entrate 20.6.2002 n. 55, § 10).
Pertanto, nell’ipotesi di esercizio di attività professionale, sia il soggetto che ha avviato l’attività l’1.1.2011 sia quello che l’ha avviata l’1.6.2011 dovranno far riferimento al medesimo limite di 30.987,41 euro di compensi.

Contemporaneo esercizio di più attività
Qualora il soggetto che si avvale del regime agevolato eserciti contemporaneamente più attività, ai fini del­l’in­dividuazione del limite dei ricavi o compensi, occorre fare riferimento all’attività esercitata in via pre­valente, intendendosi per tale quella dalla quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi o compensi nel periodo d’imposta. In ogni caso, la somma dei ricavi o dei compensi relativi alle singole attività non può superare i limiti di ricavi o compensi previsti per l’accesso al regime agevolato.


Un neo-professionista che avvia la propria attività rilevando uno studio già esistente fruisce dell’age­volazione, a prescindere dall’entità dei compensi realizzati dal professionista “dante causa”.

Comunicazione dell’accesso al regime
L’adesione al regime delle nuove iniziative produttive avviene effettuando un’apposita opzione in sede di compilazione della dichiarazione di inizio attività (modello AA9/10).
I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’attività d’impresa, arti o professioni e che presumono di rea­liz­zare un ammontare di ricavi o compensi non superiore, a seconda dell’attività esercitata, a 30.987,41 euro o 61.974,83 euro, devono comunicare la scelta del regime agevolato in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività, di cui all’art. 35 del DPR 633/72. Più precisamente, occorre barrare nel “quadro B” del modello AA9/10 l’apposta casella “A”.
I predetti contribuenti non sono tenuti ad indicare il volume d’affari presunto nell’apposito campo previsto nel riquadro relativo all’attività esercitata, in quanto tale dato costituisce uno dei presupposti per l’applicazione del regime.

Durata dell’opzione
La scelta per il regime agevolato vincola il contribuente per almeno un periodo d’imposta.

Revoca dell’opzione
L’opzione per il regime in esame può essere revocata utilizzando il modello AA9/10 nel quale deve essere barrata l’apposita casella “R” del “quadro B”.


Volontà di non aderire al regime
Nell’ipotesi di avvio dell’attività, il contribuente che, pur in possesso dei requisiti per poter accedere al regime, decida di non avvalersene, non deve barrare l’apposita casella del modello AA9/10. Conseguentemente, in sede di dichiarazione IVA:
· qualora il contribuente intenda optare per il regime ordinario (contabilità ordinaria), dovrà barrare la casella corrispondente (che nelle prime bozze del modello IVA 2011 è contenuta nel rigo VO20, per i soggetti esercenti attività di impresa, o nel rigo VO21, per i soggetti eser­centi arti e professioni);
· in caso contrario, lo stesso applicherà automaticamente il regime ordinario in contabilità semplificata senza effettuare nessuna opzione.

Opzione per il regime dei minimi
I soggetti che optano ad inizio attività per l’applicazione del regime fiscale agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali possono scegliere:
· di restare in tale regime fino al termine del triennio di durata;
· ovvero, di fuoriuscire dal regime prima di detto termine e, avendone i requisiti, applicare il regime dei contribuenti minimi di cui all’art. 1 co. 96 - 117 della L. 244/2007.

Modalità della revoca
I soggetti che intendono transitare dal regime delle nuove iniziative imprenditoriali al regime dei contribuenti minimi devono utilizzare il modello AA9/10, barrando nel “quadro B” del suddetto modello la casella “R”, relativa alla revoca del regime delle nuove iniziative produttive. In tal modo, il contribuente, sempre che sia in possesso dei relativi requisiti, rientra nel regime dei minimi senza porre in essere ulteriori adempimenti.

Adempimenti
I soggetti che aderiscono al regime agevolato per le nuove attività produttive sono, tra l’altro, esonerati dalla registrazione e dalla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA.
Il contribuente ammesso al regime agevolato è tenuto all’adempimento degli obblighi relativi:
· alla fatturazione ed alla certificazione dei corrispettivi, se prescritti;
· alla conservazione in ordine cronologico dei documenti fiscali emessi e ricevuti, ai sensi dell’art. 22 del DPR 600/73[26];
· alla tenuta dei libri e registri connessi all’applicazione della normativa sul lavoro, previsti dall’art. 21 del DPR 600/73, ed ai relativi adempimenti.

Prospetto riepilogativo per la determinazione delle quote di ammortamento
In conseguenza del generico obbligo di conservazione dei documenti fiscali, i “forfettini” sono tenuti alla conservazione anche delle fatture relative ai beni ammortizzabili.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, poiché detti beni sono soggetti all’ordinaria proce­dura di ammortamento secondo le disposizioni previste dal TUIR, per la determinazione delle quote di ammor­tamento, si rende necessaria la predisposizione di un prospetto riepilogativo, nel quale devono essere rilevati i seguenti elementi:
· la fattura d’acquisto e la natura del bene ammortizzabile;
· il costo di acquisizione del bene;
· il coefficiente d’ammortamento applicabile;
· la quota d’ammortamento spesata nell’anno;
· le quote d’ammortamento complessivamente spesate;
· il residuo del costo da ammortizzare nei successivi periodi d’imposta.

Semplificazioni contabili
Al regime fiscale opzionale per le nuove attività produttive si accompagnano significative semplificazioni in ordine agli obblighi contabili. In particolare, i soggetti ammessi al regime agevolato sono esonerati dall’adem­pi­mento degli obblighi di:
. registrazione;
· tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA.

Disciplina ai fini iva
Il contribuente che fruisce del regime agevolato per le nuove attività produttive è soggetto alla ordinaria disciplina ai fini IVA, ad eccezione di taluni esoneri dagli adempimenti contabili.
I contribuenti che adottano il regime delle nuove iniziative produttive sono tenuti all’addebito dell’IVA nei modi ordinari, sebbene le modalità di versamento dell’imposta siano notevolmente semplificate.
Oltre alla dispensa dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, ai fini IVA, è, altresì, previsto l’esonero:

· dalle liquidazioni e dai versamenti periodici;

· dal versamento dell’acconto annuale.

Comunicazione annuale dati iva
Le istruzioni alla compilazione delle prime bozze della comunicazione annuale dati IVA 2011 chiariscono che sono tenuti all’adem­pimento “i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se nell’anno non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche”.
Sono esclusi dall’obbligo in questione, tra gli altri, “le persone fisiche che hanno realizzato nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a 25.000,00 euro ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale”.
Pertanto, i contribuenti che fruiscono del regime delle nuove iniziative produttive sono tenuti alla presen­tazione della comunicazione annuale dati IVA solo nell’ipotesi in cui realizzino, nel periodo cui si riferisce la comunicazione, un volume d’affari superiore a 25.000,00 euro, restandone esclusi qualora detto volume ri­sulti uguale o inferiore al predetto importo.

Dichiarazione annuale iva e versamento dell’imposta a debito
I contribuenti che fruiscono del regime in esame presentano la dichiarazione annuale IVA nei termini ordinari (vale a dire, con riferimento all’anno d’imposta 2010 - modello IVA 2011, entro il 30.9.2011, se la dichiarazione è presentata in forma unificata, oppure nel periodo compreso tra l’1.2.2011 ed il 30.9.2011, se la dichiarazione è presentata in forma autonoma).



L’eventuale imposta a debito risultante da tale dichiarazione è versata entro i termini stabiliti per il versamento dell’IVA annuale. Pertanto:
· i soggetti che presentano la dichiarazione separata versano il saldo in un’unica soluzione entro il 16.3.2011;
· i soggetti che presentano la dichiarazione IVA unitamente al modello UNICO 2011 PF possono scegliere se versare il saldo in un’unica soluzione entro il 16.3.2011, oppure entro la scadenza di UNICO (16.6.2011) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2011.

DISCIPLINA AI FINI IRAP
Il contribuente che fruisce del regime agevolato per le nuove attività produttive è, in linea di principio, soggetto ad IRAP.

Il contribuente è tenuto:
· alla presentazione della dichiarazione annuale;
· al versamento dell’acconto e del saldo dell’imposta.


Obblighi dichiarativi
In generale, i contribuenti che fruiscono del regime delle nuove iniziative produttive sono tenuti alla presenta­zione delle dichiarazioni annuali. Pertanto, ai fini delle imposte dirette, il contribuente è tenuto alla presen­tazione del modello UNICO secondo le modalità ed entro i termini ordinari (DPR 322/98).


Versamento dell’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva è versata entro i termini stabiliti per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, vale a dire, entro il 16.6, ovvero entro il 16.7 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (provv. Agenzia delle Entrate 14.3.2001, § 1.4, lett. f).



Acconto IRPEF - condizioni per l’esclusione
I contribuenti che dichiarano nel modello UNICO solo redditi d’impresa o di lavoro auto­nomo soggetti all’im­posta sostitutiva prevista dal regime in esame sono esclusi dal versamento dell’acconto IRPEF. Viceversa, detto acconto potrebbe essere dovuto, qualora il contribuente possieda redditi soggetti ad IRPEF, oltre a quelli assoggettati al regime fiscale agevolato (quali, ad esempio, redditi fondiari o redditi diversi).


Assoggettamento agli studi di settore
I contribuenti che accedono al regime agevolato delle nuove iniziative produttive sono soggetti agli studi di settore.
È stato chiarito che, se, nei periodi d’imposta successivi al primo, i ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore risultano superiori ai limiti previsti per l’applicazione della disciplina in esame, il con­tribuente decade dal regime agevolato (circ. Agenzia delle Entrate 18.6.2001 n. 57, § 8.3).

Considerazioni relative alla convenienza fiscale del regime
La valutazione circa la convenienza fiscale del regime delle nuove iniziative produttive deve essere condotta avendo riguardo alla situazione specifica del contribuente, in particolar modo, per quanto concerne l’eventuale fruizione di deduzioni o detrazioni per oneri, e alla possibilità di fruire, in alternativa, del regime dei contribuenti minimi.
Fermi restando i vantaggi legati alle semplificazioni contabili, sotto il profilo strettamente fiscale, atteso che il regime de quo lascia inalterati gli obblighi sostanziali in materia di IRAP[86] ed IVA (che restano dovute nella misura ordinaria), la sua convenienza si misura con esclusivo riferimento all’IRPEF. Confrontando l’aliquota media IRPEF derivante dall’applicazione del regime di tassazione ordinaria con l’aliquota dell’imposta so­stitutiva (10%), il regime opzionale potrebbe sembrare sempre conveniente, atteso che l’aliquota del primo scaglione IRPEF (e quindi, la minor aliquota media configurabile) è pari al 23%.

Saluti
ES

venerdì 8 ottobre 2010

PILLOLE FISCALI
di Elisa Scopel


Liquidazione Iva di gruppo ed operazione straordinaria di fusione per incorporazione

Con la risoluzione n. 92/E del 22 settembre 2010 l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito in merito alle operazioni straordinarie di fusione per incorporazione. L'ipotesi oggetto di interpello riguarda un caso di incorporazione di una società esterna alla procedura di liquidazione Iva gruppo da parte di una società che invece vi partecipa. In forza del principio generale secondo cui l'incorporante subentra a titolo universale nell'intero patrimonio dell'incorporata, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il credito maturato dall'incorporata nell'anno solare antecedente l'incorporazione non può mai confluire nell'Iva di gruppo, potendo unicamente essere utilizzato in compensazione orizzontale dall'incorporante, ovvero essere chiesto a rimborso al verificarsi dei presupposti. Alla luce di ciò, la dichiarazione Iva/2010, relativa all'anno di incorporazione 2009, deve essere presentata solo dalla società incorporante che deve riepilogare in un distinto modulo, intestato all'incorporata, le operazioni effettuate da quest'ultima nel periodo ante fusione, e, nel modulo intestato a se stessa, le proprie operazioni ante e post fusione.


Costi black list senza eccezioni

Con la circolare n. 51/E/2010 l'Agenzia delle Entrate ha tra l'altro chiarito che l'indeducibilità dei costi black list opera con riferimento a qualunque tipo di transazione effettuata anche se la stessa, ad esempio, è finalizzata all'acquisizione di beni strumentali. Pertanto, il componente negativo che non potrà essere dedotto, fatta salva la prova contraria, sarà costituito dalla quota di ammortamento del bene. Ciò, a meno che non si provi che il soggetto estero non svolga una effettiva attività commerciale nello stato o nel territorio in cui è collocato o si dimostri che l'operazione effettuata sia economicamente profittevole.


Rateizzazione dei debiti tributari

Se il contribuente versa in obiettive difficoltà la rateizzazione delle imposte è un diritto e non un interesse legittimo. Le società di riscossione sono tenute, pertanto, a concedere la ripartizione dei pagamenti. E' quanto si evince da una sentenza delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, la n. 20778 depositata il 7 ottobre 2010. Per i giudici del Palazzaccio la rateizzazione è un diritto che deve essere valutato, in caso di rifiuto da parte dell'esattore, dalle commissioni tributarie.


Visto di conformità


La sottoscrizione della dichiarazione da parte del Collegio dei revisori ha la stessa valenza giuridica del visto di conformità. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 90/E del 17 settembre 2010. Per compensare crediti Iva superiori a 15mila euro non è necessario che la dichiarazione annuale sia validata da un visto di conformità rilasciato da soggetti abilitati, se la stessa dichiarazione è appunto sottoscritta dai soggetti investiti del controllo contabile nelle società di capitali e per gli enti locali dall'organo di revisione. Il Collegio di revisione, negli enti locali, svolge infatti un compito in tutto equiparabile a quello dei revisori delle società di capitali.

martedì 3 agosto 2010

PILLOLE FISCALI
di Elisa Scopel

Arriva la service tax. Ma chi pagherà ai comuni il taglio dell'Ici ?

Arriva domani in Consiglio dei Ministri il decreto legislativo sull'autonomia impositiva dei comuni. Il nuovo tributo, denominato service tax, ingloberà almeno 17 forme di imposizioni fiscali che, a vario titolo, gravano sugli immobili; secondo le stima sarà in grado di generare 25 miliardi di gettito l'anno. Ma i dubbi sull'effettiva portata della misura sono ancora molti. I tecnici dei ministeri Economia e Semplificazione ci stanno lavorando. Il rischio che il nuovo prelievo possa alla fine rivelarsi una scatola vuota per i comuni e tradursi in un aumento di tasse per i cittadini è infatti alto.

Svizzera e Panama nella black list

Dopo San Marino anche Svizzera, Panama e Liechtenstein potrebbero finire nella super black list introdotta con la manovra correttiva. La lista sarà ultimata a settembre. I tecnici di via XX Settembre ci stanno lavorando cercando di individuare i Paesi che registrano il maggior numero di fiduciarie. Per ora i Paesi citati sono quelli in cima alla lista, ma la parola definitiva spetterà al Ministro Tremonti che se ne occuperà dopo le vacanze.


Imprese in perdita, mini esimenti

L'articolo 24 delle legge 122/2010 fissa gli indirizzi di controllo nei confronti delle imprese che presentano dichiarazioni in perdita sistemica. Il fisco è infatti legittimato ad accertare induttivamente l'impresa se la dichiarazione per più anni consecutivi è in perdita e se esiste un'ampia divaricazione tra costi e ricavi. Questa costituisce infatti una condotta commerciale anomala, di per sé sufficiente a giustificare una rettifica della dichiarazione da parte dell'erario. Tutto questo a meno che il contribuente non dimostri concretamente l'effettiva sussistenza delle perdite dichiarate. La norma esclude però dall'ambito di applicazione dei controlli alcune situazioni come ad esempio quella nella quale la perdita fiscale dichiarata non è determinata dall'erogazione di compensi ai soci e agli amministratori.


Aziende apri e chiudi, organi di vigilanza in allerta

Gli articoli 23 e 24 della legge n. 122/2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010, prevedono un contrasto immediato a tutte le imprese 'apri e chiudi' a prescindere dalla forma giuridica e alle 'imprese in perdita sistematica' per più di un esercizio di attività. Tali disposizioni si aggiungono alle misure già varate dal legislatore per contrastare i fenomeni di evasione ed elusione fiscale. Entrambe le norme obbligano infatti gli organi preposti alla vigilanza, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza ed Inps, a sottoporre a controllo sistematico le due specifiche categorie che in base alle esperienze delle verifiche fiscali sono risultate a elevato rischio di frode ed evasione.


Esenzione dall'imposta sulle successioni e donazione dei trasferimenti di quote sociali ed azioni

Con la risoluzione n. 75/E del 26 luglio 2010 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile ai trasferimenti di azienda e partecipazioni sociali ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni. Sono esenti dall'imposta di successione le trasmissioni di partecipazioni in società di capitali se si tratta di azioni o quote 'mediante le quali è acquisito o integrato il controllo' della società. Ciò si verifica se gli eredi, già soci di minoranza della società, acquisiscono il controllo della stessa per effetto dell'acquisto ereditario. La partecipazione già posseduta prima della successione può essere sia una partecipazione 'diretta', intestata cioè alla persona fisica che la assume in qualità di erede, che una partecipazione 'indiretta' e cioè posseduta per il tramite di un'altra società. Occorre ricordare poi che l'esenzione dall'imposta di successione e donazione è subordinata alla circostanza che gli aventi causa rendano apposita dichiarazione nell'atto di donazione o nella dichiarazione di successione, circa la loro volontà di proseguire l'attività d'impresa ovvero mantenere il controllo societario.

mercoledì 21 luglio 2010

PILLOLE FISCALE
di ELISA SCOPEL


Autorizzazione rilascio visto conformità
Chi è condannato per bancarotta fraudolenta in concorso o per falsità ideologica commessa in atto pubblico non può rilasciare il visto di conformità delle dichiarazioni fiscali. Per poter essere iscritti nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni fiscali è necessario non aver commesso reati finanziari come riporta l'articolo 8, comma 1, decreto ministeriale 31 maggio 1999 n. 164.

Erogazioni liberali
Con la risoluzione n. 68/E del 7 luglio 2010 l'Agenzia delle Entrate dà il via libera alla deducibilità per le erogazioni effettuate da privati e imprese alle aziende ospedaliero-universitarie. Le stesse, vista la loro partecipazione alla realizzazione delle finalità istituzionali delle università, possono essere ricondotte tra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera 1-quater, del Tuir. Per quanto riguarda le erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito d'impresa (imprese individuali e società, enti commerciali, enti non commerciali con reddito d'impresa) l'art. 100, comma 2, lettera a) del Tuir prevede la deducibilità se il beneficiario dell'erogazione ha personalità giuridica e persegue esclusivamente una o più finalità tra quelle di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto e ricerca scientifica

Adempimenti dichiarativi in sede di liquidazione di società soggette ad Ires
Con risoluzione n. 66/E del 6 luglio 2010, l'Agnezia Entrate fornisce istruzioni in merito agli adempimenti dichiarativi nonché le modalità ed i termini di effettuazione dell'eventuale conguaglio ai fini Ires in merito alle liquidazioni volontarie. Nell'ipotesi indicata una società sottoposta a liquidazione, dopo aver premesso che la liquidazione si era protratta oltre l'esercizio, ma era terminata entro il quinquennio, chiedeva maggiori chiarimenti in merito agli adempimenti dichiarativi nell'ultima frazione d'esercizio di liquidazione all'interno della quale veniva anche chiusa la fase liquidatoria. L'Agenzia ha chiarito che la società dovrà presentare entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura della liquidazione, la sola dichiarazione riepilogativa ai fini Ires relativa all'intero periodo di liquidazione utilizzando il modello Unico 2009 Sc. In tale sede dovrà essere effettuato il calcolo definitivo dell'Ires dovuto per tutto il periodo della liquidazione, evidenziando l'eventuale conguaglio a credito o a debito. Nell'ipotesi di conguaglio a debito, la società dovrà provvedere ad effettuare i versamenti a saldo entro il giorno sedici del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.

lunedì 5 luglio 2010

LO SCADENZIARIO
di Elisa Scopel

Giovedì 15/07/2010

EMISSIONE E REGISTRAZIONE FATTURE DIFFERITE
Emissione e registrazione, da parte dei soggetti IVA,delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per tutte le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa

REGISTRAZIONE OPERAZIONI MESE PRECEDENTE
Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni nel mese solare precedente da parte dei soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati. La registrazione riguarda le operazioni per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale

Venerdì 16/07/2010

IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, da parte di persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che presentano la dichiarazione dei redditi - Unico 2010, dell' imposta sostitutiva sulle plusvalenze conseguite a partire dal 1/7/1998 dovuta in base alla dichiarazione dei redditi - Unico 2010 - con la maggiorazione dello 0,4%, da effettuare mediante Modello F24 online per i titolari di partita Iva, con Modello F24 online o cartaceo per i non titolari di partita Iva
Codici tributo:
1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate

Martedì 20/07/2010
PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT INTEGRATIVI
Presentazione in via telematica, da parte degli operatori intracomunitari, deglielenchi Intrastat integrativi per sanare eventuali violazioni concernenti la compilazione degli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizio, relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 (circolare 17/02/2010, n. 5/E)

Lunedì 26/07/2010

PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT
Presentazione in via telematica, da parte degli operatori intracomunitari con obbligo mensile, deglielenchi intrastat delle cessioni e degli acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente.


Venerdì 30/07/2010

IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE
Versamento, da parte dei titolari di contratti di locazione, dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/7/2010, da effettuare con Modello F23
Codici tributo:
107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo
108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici
112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive
114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti)
115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità
PILLOLE FISCALI
di Elisa Scopel



Conferimento d'azienda – Competenza dell'Agenzia delle Entrate
Nella risoluzione n. 62/E del 30 giugno 2010 l'Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito di un contribuente che, in relazione all'atto di conferimento ad una srl della propria azienda comprendente beni immobili, si era visto richiedere l'imposta fissa ipotecaria sia dall'Agenzia delle Entrate che dall'Agenzia del Territorio. Per le Entrate, considerando la natura traslativa che il conferimento d'azienda riveste, la competenza a riscuotere le imposte ipocatastali è di sua esclusiva competenza. Tale conclusione è stata condivisa dall'Agenzia del Territorio.

Fusioni e scissioni – riscossione dell'imposta ipotecaria – competenza
Gli atti di fusione per incorporazione e di scissione di beni immobili vanno assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. Spetta all'Agenzia delle Entrate la competenza a riscuotere l'imposta ipotecaria per gli atti che importano trasferimenti di beni immobili o trascrizioni relative a certificati di successione. La Cassazione in merito agli atti di fusione ha precisato che 'non è più configurabile come un evento da cui consegua l'estinzione della società incorporata, derivandone invece l'integrazione reciproca degli enti partecipativi all'operazione, nell'ambito di una vicenda meramente evolutiva del medesimo soggetto, il quale conserva quindi la propria identità pur in un nuovo assetto organizzativo'. Considerato, dunque, che la fusione non produce effetti traslativi dei diritti immobiliari dell'incorporata, l'imposta ipotecaria dovuta è di competenza dell'ufficio del territorio. La stessa conclusione vale per l'ipotesi della scissione che la Cassazione, con la sentenza n. 7219/2001, ha ritenuto similare alla fusione. L'imposta fissa è poi dovuta per ciascuna formalità di trascrizione presso ciascun ufficio ubicato nelle località in cui si trovano gli immobili. Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 61/E del 30 giugno 2010.

A Mantova la service tax più ricca
La service tax, l'imposta immobiliare unica che sarà il pilastro delle entrate dei sindaci nell'Italia federale sarà particolarmente ricca nel Centro-Nord, mentre produrrà introiti limitati nel Sud del Paese, dove costituirà solo il 10% delle entrate. Saranno avvantaggiate le aree in cui è maggiore la ricchezza immobiliare e dove il mercato si mostra più dinamico. L'imposta sul mattone sarà definita da uno dei cinque decreti attuativi del federalismo fiscale in calendario per questo mese.

Ai contribuenti è concesso il bis
Le continue riaperture e proroghe della rivalutazione rendono possibile l'ipotesi del contribuente che nel corso degli anni si trova a sfruttare per due volte l'opzione della rivalutazione sullo stesso bene. Non si sono infatti limiti nella norma per impedire che ciò accada. Così anche quella del 2010 potrebbe interessare terreni e partecipazioni già oggetto di rivalutazione. In tal caso è sempre necessaria una nuova perizia giurata di stima e versare integralmente l'imposta sostitutiva con riferimento all'intero valore dei terreni e delle partecipazioni così rideterminato. In questo modo, però, il contribuente può trovarsi a pagare una doppia sostitutiva.

Irpef – Risposte ad ulteriori quesiti relativi a deduzioni e detrazioni
Con la circolare n. 39/E del 1° luglio 2010 l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti su questioni interpretative in ordine alla deducibilità e detraibilità di alcune spese nella determinazione dell'Irpef. Le precisazioni hanno riguardato: spese relative all'acquisto dell'abitazione principale, spese di istruzione, spese mediche e detrazioni per gli interventi di risparmio energetico.

martedì 25 maggio 2010

PILLOLE FISCALI
Elisa Scopel

Contante con soglia a 5.000 euro

Arriva oggi in Consiglio dei Ministri la manovra economica da 25 miliardi di euro. Tra le novità viene abbassato a 5.000 euro il tetto alla tracciabilità del contante. Il limite attuale è di 12.500 euro. Il testo prevede anche il blocco degli aumenti contrattuali per i dipendenti della pubblica amministrazione e un taglio degli stipendi di parlamentari e manager pubblici. Si fa strada, inoltre, l'ipotesi di ridurre ad una sola finestra l'accesso alle pensioni di anzianità per i dipendenti pubblici, esclusa la scuola, e alle pensioni di vecchiaia. Allo studio anche la possibilità di escludere dalle tasse le imprese di nuova costituzione del Mezzogiorno. L'esenzione sarebbe però limitata nel tempo. Tagli anche alla difesa nell'ordine del 10%. Pure gli Enti locali dovranno risparmiare: 2 miliardi nel 2011 e 3 miliardi e 800 milioni sia nel 2012 che nel 2013. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: 'Dalle pensioni 2,7 miliardi' – pag. 7)


Il redditometro ora si rafforza

La manovra correttiva che il Consiglio dei Ministri si appresta ad approvare contiene anche le modifiche all'articolo 38 del dpr n. 600/1973. Verrà potenziato il redditometro. L'Amministrazione finanziaria dovrà invitare il contribuente ad offrire dati e notizie rilevanti che giustificano lo scostamento rilevato, prima di avviare il procedimento di accertamento con adesione. Solo quando il delta tra quanto dichiarato e quanto accertabile è di almeno un quinto si procede all'accertamento sintetico. Rispetto alla previsione attuale vi è una riduzione della soglia di attivazione del redditometro, riduzione che sembra applicarsi anche alla metodologia dell'accertamento sintetico.


Revisori contabili non pagano l'Irap

La prima sezione della Ctp di Novara, con la sentenza n. 4/1/2010, ha chiarito che l'attività di revisore contabile, per sua natura, non rientra nel campo di applicazione dell'Irap. Nel suo svolgimento, infatti, l'attività di sindaco non richiede il ricorso ad un'organizzazione o la collaborazione di terze persone. Il revisore contabile partecipa personalmente alla vita societaria a cui è estraneo nello svolgimento pratico. Il suo compito è quello di verificare il lavoro di altri, servendosi della sua esperienza e capacità.

Prestazioni alberghiere – Chiarimenti sulla deducibilità ai fini delle imposte dirette e ai fini Irap dell'Iva non detratta

Con la circolare n. 25/E del 19 maggio 2010 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla rilevanza reddituale dell'Iva non detratta su prestazioni alberghiere e di ristorazione prive di fattura, con particolare riguardo all'inerenza di tali costi all'attività esercitata. A seguito del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, è stata eliminata, a partire dal 1° settembre 2008, la previsione di indetraibilità oggettiva dell'Iva relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande. Pertanto, l'Iva addebitata sui servizi alberghieri e di ristorazione è detraibile. L'Agenzia ha in sostanza chiarito che in mancanza di fatture l'imprenditore e il professionista possono dedurre dal reddito l'Iva non detratta, sempre che la stessa presenti la natura di 'costo inerente' all'attività. L'Iva non detratta relativa alle prestazioni di vitto e alloggio ha rilievo fiscale anche per l'Irap, a condizione che l'onere risulti iscritto tra i costi che concorrono alla determinazione del valore da assoggettare all'imposta. Non può costituire un costo, e pertanto non è deducibile dal reddito, l'Iva documentata mediante fattura e rimasta a carico dell'impresa o del professionista a causa del mancato esercizio del diritto alla detrazione.

mercoledì 19 maggio 2010

PILLOLE FISCALI
Eisa Scopel

Viaggi e mini-car nel nuovo redditometro
La lotta all'evasione fiscale passa anche attraverso il nuovo redditometro che non guarda solo al contribuente ma si estende alla famiglia. E sul tenore di vita complessivo tra moglie e marito, figli e nonni, sarà misurata l'adeguatezza o meno del reddito denunciato. Questa è la principale novità, anche se non l'unica, del nuovo modello di misuratore del reddito messo a punto dagli esperti dell'Agenzia delle Entrate, illustrato ieri alle associazioni imprenditoriali. Si tratta di una sorta di prototipo che potrà entrare in vigore entro la fine dell'anno, una volta superati tutti i passaggi normativi. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: 'Il redditometro riparte da famiglia e spesa' – pag. 5 e Italia Oggi: 'Un redditometro in manutenzione' – pag. 19)

La falsa fattura non sempre è reato

La Cassazione penale con la sentenza n. 17525 del 7 maggio 2010 ha stabilito che i documenti soggettivamente inesistenti come le fatture emesse a nome di un soggetto diverso da quello reale non sempre configurano un'ipotesi di reato. L'illecito si configura infatti solo quando c'è la volontà di evadere. Nel caso analizzato dai giudici di merito un odontoiatra è stato condannato per aver agevolato un 'collega' non abilitato all'esercizio della professione.

Elenchi Intrastat

Dal 10 maggio tutti i soggetti in possesso di abilitazione ai servizi Entratel o Fisconline possono trasmettere gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizio rese e ricevute in ambito comunitario dal 2010. Per la trasmissione telematica è necessario predisporre il file contenente gli elenchi oggetto di trasmissione. A tal fine l'utente può ricorrere a pacchetti software di mercato purché rispettino le specifiche tecniche, oppure può utilizzare l'applicazione Intr@Web Stand-Alone disponibile sul sito Software Intrastat Anno 2010. (Vedi trasmissione degli elenchi Intrastat)

lunedì 17 maggio 2010

PILLOLE FISCALI
Elisa Scopel

Ci avviciniamo alle seconda scadenza per il mod. 730
Il modello per la dichiarazione dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati, che quest'anno raggiunge la maggiore età (è stato pensato nel 1993 come semplificazione del 740 "lunare"), ha scadenze ormai molto vicine. La prima, quella del 30 aprile, riguarda chi richiede l'assistenza al proprio datore di lavoro o all'ente pensionistico; la seconda, quella del 31 maggio, è destinata invece a chi si avvale dell'aiuto di un Caf-dipendenti o di un professionista abilitato. In entrambi i casi il contribuente dovrà presentare una copia del 730/2010 e la busta contenente il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto o del cinque per mille dell'Irpef.

Il 730, infatti, può essere presentato al proprio sostituto d'imposta, che ha scelto di prestare assistenza fiscale, oppure a un Centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati o a un professionista abilitato (consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili).

Perché fare il 730 e non Unico? Rispetto al modello Unico, il 730 presenta alcuni vantaggi: è facile da compilare, non richiede calcoli e, soprattutto, permette di ottenere rapidamente i rimborsi in busta paga o con la pensione. È per questo che l'anno scorso l'hanno utilizzato più di 17 milioni di persone, rispetto ai 10 milioni che hanno usato Unico.


Operazione di triangolazione intracomunitaria - chiarimenti
Con la risoluzione n. 35/E del 13 maggio 2010 l'Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito in merito alla corretta interpretazione delle norme relative al regime di non imponibilità Iva nelle operazioni di triangolazione intracomunitaria. Secondo l'Agenzia tali operazioni non sono soggette al prelievo Iva se il cessionario stipula il contratto su mandato ed in nome del cedente. In questo caso, infatti, il predetto cessionario agirebbe quale mero intermediario del cedente senza mai avere la disponibilità del bene, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge.
(Vedi risoluzione n. 35 del 2010)

Errata imputazione dei componenti negativi di reddito – Richiesta di rimborso
Con la circolare n. 23/E del 4 maggio 2010 l'Agenzia delle Entrate ha aperto alla possibilità di recuperare la maggiore imposta versata per effetto dell'errata imputazione a periodo dei componenti negativi del reddito. Il rimborso può essere richiesto, mediante istanza, entro due anni dalla sentenza passata in giudicato oppure dalla data in cui è divenuta definitiva la pretesa del fisco, come prevede l'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 546/1992. La circolare invita gli uffici periferici a riesaminare le controversie pendenti. Il contribuente potrebbe presentare anche una dichiarazione integrativa a proprio favore, ma solo entro i termini di presentazione della dichiarazione successiva.
(Vedi circolare n. 23 del 2010)

lunedì 10 maggio 2010

PILLOLE FISCALI
Elisa Scopel

Il quadro RW allarga i confini
Conclusa l'operazione scudo fiscale, inizia la fase della dichiarazione e per i soggetti che non sono stati attratti dalla sanatoria parte una fase delicata. Gli stessi sono chiamati ad evidenziare al fisco i capitali detenuti all'estero ed ivi non tassati come immobili, yacht ed opere d'arte. Sotto osservazione anche le stock option e i riflessi con gli altri quadri per l'eventuale dichiarazione dei redditi percepiti all'estero. Alcuni recenti interventi normativi che hanno da una parte raddoppiato i termini di irrogazione delle sanzioni per omessa compilazione del quadro RW e dall'altra raddoppiato le sanzioni applicabili attribuiscono al quadro RW il ruolo di 'novità' del modello Unico.

Iva semplice per l'intermediario
La riforma della territorialità dell'Iva ha modificato profondamente anche la disciplina delle prestazioni degli intermediari. I servizi resi alle imprese sono tassabili nel luogo di residenza del committente, con la sola eccezione delle intermediazioni relative ai beni immobili. Per determinare il trattamento applicabile, occorre tenere conto anche delle disposizioni sulle esenzioni e di quelle sulla non imponibilità dei servizi internazionali.

Più cause nei tribunali del fisco
Nel 2009, complice anche la crisi economica e la difficoltà a pagare, i nuovi ricorsi arrivati nelle aule dei Tribunali tributari sono quasi 300mila; con le regioni del Sud che primeggiano. E così, inevitabilmente, aumenta l'arretrato: +6,9%. Le pendenze sono arrivate a circa 666mila. Per chiudere il contenzioso con il Fisco occorre aspettare, tra tutti e tre i gradi di giudizio, otto anni e sette mesi. Ma forse qualcosa potrà cambiare se verrà approvato l'emendamento al dl incentivi che consentirà di chiudere le liti ultradecennali pendenti in Cassazione pagando il 5% del valore della lite, ma a patto che il contribuente abbia vinto nei primi due gradi di merito.

Il riallineamento si sdoppia
Il riallineamento dei valori civili e fiscali tramite imposta sostitutiva è una procedura che interessa sia la chiusura dei bilanci 2009 sia il modello Unico 2010. Dopo la circolare 28/09 è ormai corretto parlare di due possibili procedure di riallineamento, ordinario e speciale, che possono anche intersecarsi tra loro nella medesima operazione straordinaria. La prima procedura (quella ordinaria) si applica alle immobilizzazioni materiali e immateriali, l'altra (quella speciale) alle sole immobilizzazioni immateriali.

mercoledì 5 maggio 2010

PILLOLE FISCALI
Elisa Scopel

Rimborsi parziali per il click-day
Il Ministero dell'Economia ha reso noto ieri di aver stanziato 350 milioni di euro per rimborsare parzialmente tutte le imprese che avevano effettuato investimenti in ricerca e sviluppo prima del 28 novembre 2008. L'aiuto sarà pari al 47,49% del credito rimasto inevaso nel maggio 2009 per esaurimento delle risorse. I fondi verranno ripartiti su base proporzionale per soddisfare le richieste di chi non riuscì ad iscriversi nei 35 secondi utili.

La Cassa dottori va all'attacco
Il Presidente della Cassa dottori commercialisti, Walter Anedda, ha illustrato ieri, con un dossier di 50 pagine, i motivi per cui si è detto no alla fusione previdenziale con la cassa dei ragionieri. Per i commercialisti i conti non tornano. Per Saltarelli, Presidente della Cassa ragionieri, 'non c'è niente di nuovo rispetto a quanto già confutato 'faccia a faccia''. (Ved. anche Italia Oggi: 'Fusione impossibile' – pag. 26)

Fiducia sul decreto incentivi
Sul decreto legge incentivi oggi l'Aula della Camera voterà la fiducia. Il Governo, infatti, sul provvedimento d'urgenza varato a fine marzo per sostenere i consumi e rilanciare la lotta all'evasione internazionale ha posto ieri la sua trentunesima fiducia. Per il presidente dei deputati Pdl alla Camera, Fabrizio Cicchitto, si tratta di un passaggio necessario per mantenere l'impianto del provvedimento.

lunedì 3 maggio 2010

PILLOLE FISCALI
Elisa Scopel

MODELLO IVA 79
Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato ieri il provvedimento che modifica il modello 'Iva 79' che i soggetti passivi residenti in Stati non appartenenti all'Ue, con cui esistono accordi di reciprocità (ad oggi Israele, Norvegia e Svizzera), devono usare per richiedere il rimborso dell'Iva assolta in Italia in relazione agli acquisti e alle importazioni di beni mobili e servizi inerenti la loro attività. Il modello sostituisce la versione del 2002 e dovrà essere utilizzato a partire dalle istanze di rimborso presentate dal 3 maggio 2010.

BONUS AUTOMATICI PER SETTORE TESSILE
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 22/E del 29 aprile 2010, ha chiarito che i bonus per la realizzazione di campionari da parte delle imprese tessili e della moda non possono essere utilizzati in via automatica, ma solo entro l'importo massimo comunicato dall'Agenzia delle Entrate. Ciò al fine di rispettare lo stanziamento previsto dal decreto incentivi, pari a 70 milioni di euro. Le imprese che intendono avvalersi della detassazione devono presentare alle Entrate un'apposita comunicazione mediante il software 'Agevolazionerct' che sarà disponibile a partire dal 20 novembre 2010.

IRPEF: RISPOSTA A QUESITI SULLE DEDUZIONI, DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 21/E del 23 aprile 2010, fornisce alcuni chiarimenti sulle deduzioni, detrazioni e agevolazioni concesse a favore dei contribuenti per stimolare l'economia nazionale. Tra l'altro viene precisato che: è possibile fruire della detrazione Irpef del 20% per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici anche se il contribuente ha provveduto al loro acquisto prima di aver pagato le spese di ristrutturazione dell'abitazione. Per ottenere l'agevolazione, infatti, basta che l'acquisto di beni agevolabili sia successivo alla data d'inizio dei lavori edilizi, indicata nella comunicazione inviata al Centro operativo di Pescara. Anche la sostituzione di portoni d'ingresso e di finestre comprensive di infissi rientra tra le spese agevolate con lo sconto del 55% per il risparmio energetico. E' possibile poi godere della detrazione sugli interessi passivi pagati per l'acquisto dell'abitazione principale anche se il contratto di mutuo intestato dapprima a un solo coniuge si sostituisce con uno cointestato ad entrambi.

PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'EVASIONE
Le attività di contrasto all'evasione internazionale per l'anno 2010 sono oggetto della circolare n. 20/E del 16 aprile 2010 dell'Agenzia delle Entrate. Il legislatore nel corso del 2009 è intervenuto due volte al fine di rafforzare le azioni di contrasto ai fenomeni di evasione. In sostanza il dl n. 78/2009 prevede che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti in stati o territori black list si considerano, salva prova contraria, costituite con redditi non assoggettati a tassazione. In relazione a queste violazioni c'è un incremento delle sanzioni. La norma poi è stata integrata con il decreto legge n. 194/2009 con il quale è stato previsto come la presunzione di specie e l'irrogazione delle sanzioni afferenti al monitoraggio fiscale possono operare in tempi raddoppiati rispetto a quelli ordinari. Questi provvedimenti possono essere applicati anche per periodi di imposta ancora accertabili o contestabili non operando solo per le violazioni commesse dal 2009 in poi.

MERCATO AUTO IN PICCHIATA DA APRILE
Con l'esaurirsi della coda degli incentivi 2009, le immatricolazioni segnano infatti un calo del 15,65%, a 159.971 unità. Il dato, che è meno negativo del previsto in virtù del ricorso alle vedite di "chilomteri zero", è la spia che le vendite nel nostro Paese arriveranno al massimo a 1,8 milioni per la fine dell'anno. Fiat registra un calo del 27,65% e la quota di mercato cala al 30,7 dal 35,15 per cento


IL REVISORE NON VERSA L’IRAP
La Ctp di Novara, con la sentenza n. 4/1/2010, ha stabilito che l’attività del revisore contabile è esclusa dall’Irap in quanto non richiede di far ricorso ad alcuna organizzazione di sorta. Viene confermato che in assenza di autonoma organizzazione, l’Irap non è dovuta.


APPELLO VALIDO ANCHE SE INVIATO A UFFICIO NON COMPETENTE

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9405/2010, ha stabilito che è legittima la notifica dell’appello presso un ufficio territorialmente incompetente, diverso da quello che ha emesso l’atto impositivo, a patto che una volta individuata la sede corretta l’agenzia locale provveda all’invio della documentazione ricevuta dal ricorrente alla sede corretta.

n.b. INTERCETTAZIONI TELEFONICHE E FRODI
La Cassazione, con la sentenza n. 4306 depositata il 23.02.2010, ha ribadito che le intercettazioni telefoniche possono essere utilizzate dal giudice tributario al fine di valutare la fondatezza di un atto impositivo

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
La ristrutturazione consiste in accordi tra debitore e creditori posti in essere per risanare l’esposizione finanziaria del debitore e, in alcuni casi, per evitare l’assoggettamento alle procedure concorsuali. I creditori, a causa delle difficoltà finanziarie del debitore, effettuano una concessione allo stesso, rispetto alle condizioni originarie del contratto e, in molti casi, sono soddisfatti solo parzialmente. La bozza di principio contabile emanata dall’Oic si riferisce alle ipotesi in cui la ristrutturazione del debito è posta in essere da un’impresa che redige il bilancio, ipotizzando che sussista il presupposto della continuità aziendale ed ha lo scopo di definire il trattamento contabile e l’informativa degli effetti prodotti dalle operazioni di ristrutturazione. Sono escluse le operazioni che hanno finalità di liquidazione dell’impresa debitrice, che rientrano nell’ambito del principio contabile Oic 5 – Bilanci di liquidazione.
I costi riconducibili all’operazione di ristrutturazione del debito devono essere rilevati, nell’esercizio di maturazione, tra gli oneri straordinari del Conto Economico, eventualmente in apposita sottovoce. Se necessario, devono essere contabilizzati accantonamenti, come prevede il principio contabile Oic 19, con iscrizione dei costi nella parte straordinaria del Conto Economico.
È possibile individuare un primo elenco di informazioni da fornire nella nota integrativa dell’esercizio in cui sono in corso le trattative tra il debitore e il creditore per la ristrutturazione del debito:
· la situazione di difficoltà finanziaria e/o economica affrontata dall’impresa debitrice nel corso dell’esercizio, le cause che hanno generato tali difficoltà nonché una chiara ed esaustiva rappresentazione dell’esposizione debitoria dell’impresa;
· le caratteristiche principali dell’operazione di ristrutturazione del debito;
· gli effetti che la ristrutturazione del debito è destinata a produrre, negli esercizi interessati dall’operazione di ristrutturazione, sulla posizione finanziaria netta, sul capitale e sul reddito dell’impresa debitrice.

giovedì 29 aprile 2010

SCADENZA CONSEGNA MODELLO 730/2010 Imposte e tasse

 Scade venerdì 30 aprile il termine per consegnare il modello 730 al sostituto d’imposta: la scadenza riguarda i lavoratori dipendenti, i pensionati ed i soggetti percettori di alcuni red-diti assimilati al lavoro dipendente.
 Si ricorda che il modello 730 è l’unico che può essere presentato in forma congiunta, ossia con una modalità che può presentare vantaggi significativi per i contribuenti.
PILLOLE FISCALI
Elisa Scopel

DETRAZIONE IRPEF PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

È possibile godere della detrazione sugli interessi passivi pagati per l’acquisto dell’abitazione principale anche se il contratto di mutuo intestato originariamente ad un solo coniuge si sostituisce con uno cointestato a entrambi.
Il diritto alla detrazione degli interessi pagati per il mutuo vale anche se il contribuente, per motivi di lavoro, sposta la sua dimora abituale non nel Comune in cui si trova la sede di lavoro, ma in uno limitrofo: per continuare a beneficiare dell’agevolazione, infatti, è sufficien-te che il cambio di residenza sia oggettivamente attribuibile all’attuale esigenza lavorativa del contribuente, a prescindere dal fatto che la nuova dimora si trovi nello stesso Comune in cui lavora.


DETRAZIONE ICI PRIMA CASA
Cass. sent. 12.02.2010 n. 3397

In tema di Ici, le detrazioni concesse per la prima casa possono coinvolgere più appartamenti sia pure non unificati in catasto; infatti, ai fini dell’agevolazione non assume rilievo il numero delle unità catastali che lo compongono, ma la prova dell’effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell’immobile complessivamente considerato.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Il Sole 24Ore del 27.04.2010

È stata attivata la procedura che consente ai cittadini di attivare un indirizzo di posta elettro-nica certificata per le comunicazioni con l’Amministrazione Pubblica. Per ogni informazione sul tema è disponibile il sito www.postacertificata.gov.it.

PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA

Il preliminare di vendita, cosiddetto “compromesso”, è una scrittura privata mediante la quale i contraenti si obbligano a concludere, successivamente, un contratto definitivo stabilendone modalità e termini. Il contenuto dello stesso deve necessariamente identificare i soggetti e l’oggetto del contratto, nonché il prezzo pattuito.

VALORE DI MERCATO DEGLI IMMOBILI
C.M. n. 18/E/10

Gli uffici coltiveranno il contenzioso qualora, in sede di controllo, l’infedeltà del corrispettivo dichiarato sia sostenuta, oltre che dal mero scostamento dello stesso rispetto al prezzo mediamente praticato per immobili della stessa specie, anche da ulteriori elementi presun-tivi idonei al fine di integrare la prova della pretesa. Tra gli altri, può assumere rilevanza il valore del mutuo.
Gli uffici dovranno valutare se le motivazioni degli accertamenti impugnati si dimostrino adeguate o se, alla luce dell’intervenuta modifica normativa, si rivelino insufficienti, così da richie-dere l’abbandono del contenzioso in corso, tenuto conto dello stato e grado di giudizio.

DISTRIBUZIONE DI UTILI
Il Sole24Ore 26.04.2010

La composizione del patrimonio netto, oltre ad avere rilevanza dal punto di vista civilistico, gioca un ruolo fondamentale a livello fiscale al momento dell’attribuzione delle risorse ai soci, ossia quando l’organo assembleare decide di procedere a una distribuzione. Il codice civile chiede al redattore del bilancio di indicare in nota integrativa la composizione del patrimonio netto, esplicitando l’origine delle varie poste, la loro utilizzabilità e distribuibilità. Questa sud-divisione è solo parzialmente utile ai fini fiscali, dove ha invece effetto quella riportata nel prospetto del quadro RF che deve tenere conto dell’obbligo di distribuire le riserve di utili non in sospensione di imposta prima delle riserve di capitali e della presunzione di distribuzione prioritaria delle riserve di utili formate fino al 31.12.2007 (e solo successivamente di quelle formatesi in data successiva). I vincoli di prioritaria distribuzione per la società partecipata determinano riflessi sull’eventuale obbligo del socio di inserire le risorse distribuite nel proprio modello Unico.

N.B. - OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST
D.L. 25.03.2010 n. 40

È operativo il nuovo obbligo dichiarativo, finalizzato al contrasto dell’evasione fiscale nelle forme dei “caroselli” e delle “cartiere”, imposto ai soggetti passivi Iva nazionali, ai quali è imposto l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi a fiscalità privilegiata.
I dati degli scambi di beni e servizi con paesi black list dovranno essere comunicati all’Agenzia delle Entrate già con riferimento alle operazioni che saranno effettuate dal mese di luglio.

BILANCIO XBRL
I soggetti obbligati a depositare il bilancio al Registro delle Imprese sono obbligati da quest’anno alla presentazione nel formato Xbrl dello stato patrimoniale e del conto economico mediante l’uso di un proprio software o attraverso la soluzione realizzata gratuitamente da Infocamere. Il nuovo formato rende il file automaticamente elaborabile e può consentire di effettuare controlli automatizzati sul suo contenuto in modo da verificare la presenza di errori o incongruenze.

ONERI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE DI VENDITA
Le spese di ristrutturazione della rete di vendita non possono essere capitalizzate, ma devo-no essere interamente imputate a conto economico nell’esercizio in cui sono sostenute. In linea generale, l’allestimento e la ristrutturazione della rete di vendita possono configurare un costo di impianto e di ampliamento, classificabile all’interno delle immobilizzazioni immateriali. La ristrutturazione della rete di vendita ha, in linea teorica, titolo per rientrare tra i costi di ampliamento ma occorre verificarne i presupposti di iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali. Secondo la Consob tali oneri, infatti, non sono classificabili tra i costi di ampliamento in quanto non soddisfano i requisiti richiesti.

martedì 27 aprile 2010

Il conto Ue chiama lo scudo

Possedere un conto corrente all'estero di importo superiore a 10mila euro comporta l'obbligo di compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi e il rispetto delle norme sul monitoraggio fiscale. Le violazioni possono essere sanate entro il 30 aprile aderendo allo scudo fiscale. Ma la novità rispetto alle passate edizioni dello scudo fiscale che fa optare per il versamento della sostitutiva è che la direttiva risparmio emanata dalla Ue (direttiva 2003/48) rende più facile lo scambio di informazioni. Questa impone infatti agli stati comunitari e agli altri stati extraUe che erogano interessi su c/c a cittadini residenti in altri Stati membri di comunicare l'informazione agli Stati di residenza o di applicare una ritenuta d'acconto alla fonte che progressivamente crescerà fino a raggiungere il limite del 35%.


R&S, il bonus-beffa

Prosegue presso la Commissione tributaria provinciale di Pescara la class action delle imprese contro il fisco. Il bonus per gli investimenti in ricerca e sviluppo è spettante ma non è fruibile per mancanza di soldi. Punto a favore dell'amministrazione finanziaria.

Lotta all'evasione: accordo in tre

I responsabili di Inps, Equitalia e Agenzia delle Entrate si sono incontrati per definire gli obiettivi comuni nella lotta all'evasione fiscale. Un incontro che ha fissato l'asticella degli incassi per il 2010 a quota 16,6 miliardi di euro. L'importo consentirebbe di migliorare del 20% i già ottimi risultati conseguiti nel 2009.

Gli 'sconti' Irpef debuttano nel 730

Gli sconti per l'acquisto di frigoriferi ad alta efficienza, congelatori, mobili, tv e computer entrano nella sezione IV del quadro E del modello 730/2010. L'unico rigo E37 è suddiviso in quattro colonne, riservate, rispettivamente, a: spese per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni; acquisto di motori ad alta efficienza; acquisto di variatori di velocità ed acquisto di pc, apparecchi televisivi, elettrodomestici e mobili.

venerdì 23 aprile 2010

L'istanza di rimborso dribbla l'obbligo di visto
Il Sole 24 Ore - pag. 29

Conviene quest'anno richiedere la compensazione dell'Iva del primo trimestre 2010. Ciò in quanto l'istanza trimestrale da inviare telematicamente entro il 30 aprile, non è soggetta al visto di conformità. I crediti Iva dei primi tre trimestri 2010 possono essere utilizzati in F24 fino alla presentazione del modello Iva 2011 e l'invio telematico delle istanze riduce il credito annuale Iva 2010, che per essere compensato dovrà essere certificato dal revisore legale o dagli intermediari abilitati. Per chiedere il rimborso o la possibilità di compensare l'Iva del trimestre è necessario aver realizzato un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro ed essere impossesso di uno dei requisiti previsti dalle lettere a), b), e), e, a particolari condizioni, dalla lettera c).


La fatturazione 'ripetuta' può portare all'abuso del diritto
II Sole 24 Ore - pag. 29

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9476 depositata lo scorso 21 aprile, ha stabilito che in merito a fatture false il giudice tributario, prima di accertare l'effettiva sussistenza delle operazioni fatturate, deve preliminarmente valutare se siano riscontrabili ipotesi di abuso del diritto, in presenza di ripetute e spesso ingiustificate vendite e acquisti posti in essere dalle imprese coinvolte. (Ved. anche Italia Oggi: 'Abuso di diritto in famiglia' – pag. 23)


Mini ipoteche, per Equitalia si può
Italia Oggi - pag. 19

Nonostante il parere contrario della Cassazione a sezioni unite per Equitalia è possibile l'iscrizione ipotecaria anche per i debiti erariali inferiori agli 8mila euro. Secondo Equitalia resta salvo il diritto dell'agente della riscossione al rimborso delle spese per le iscrizioni e le cancellazioni ipotecarie. Lo stesso resta però obbligato ad offrire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione tutte le informazioni necessarie a far capire che sul punto sussistono informazioni contrastanti.


Acquisto Intra, l'Iva è indetraibile
Italia Oggi - pag. 22

La Corte di giustizia Ue interviene sulla riduzione della base imponibile nelle triangolazioni comunitarie. Se l'operazione non va a buon fine, in quanto non è provata l'applicazione dell'Iva nel Paese di destinazione dei beni, il soggetto che l'ha promossa non potrà detrarre l'Iva che è tenuto ad assolvere sull'acquisto intracomunitario nel Paese in cui è identificato

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RASSEGNA FISCALE
Lo scudo riprende slancio
II Sole 24 Ore - pag. 27

Lo scudo quater si chiude il 30 aprile. La nuova sanatoria, simile alla precedente chiusasi a dicembre 2009, si differenzia per l'aliquota da versare pari al 7% (fino al 30 aprile). Aliquota che per i versamenti effettuati entro il 28 febbraio era invece del 6%. Rispetto allo scudo ter la nuova sanatoria sembra procedere in modo più lento, anche se nell'ultima settimana si sono registrate nuove richieste. Le stime sullo scudo quater sono molto differenziate. Quelle prudenti parlano di emersioni pari al 7-10% di quanto realizzato con lo scudo ter, quelle più ottimistiche sono arrivate al 20-30%. Secondo il Ministero le previsioni erano ancora più elevate.