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mercoledì 22 giugno 2011

PILLOLE FISCALI
di Elisa Scopel

I geometri in coda al catasto


I geometri fanno la fila agli uffici del Territorio per regolarizzare le case fantasma. Fino al 30 giugno, infatti, non si applicheranno le maxi-sanzioni previste dalla nuova normativa. Una boccata d'ossigeno introdotta dal decreto legge sviluppo che ieri ha avuto il via libera dalla Camera. Professionisti e contribuenti possono così affrettarsi a regolarizzare la propria posizione pagando le sanzioni standard. La finestra aperta solo sulle sanzioni, e non sui controlli, si è però trasformata in una sorta di girone infernale per i professionisti. Le file sono interminabili. Gli uffici, spesso, riescono ad espletare solo una parte delle prenotazioni costringendo gli utenti a ritornare il giorno dopo causando, così, grandi disagi.



Cedolare secca sugli affitti

Con il decreto legislativo n. 23 del 2011 l'Esecutivo ha introdotto, a partire dal 2011, un nuovo regime facoltativo di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione per finalità abitative degli immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze. La facoltà di optare per il regime facoltativo è riservata alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate che non agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa. L'opzione comporta l'assoggettamento del canone di locazione ad una imposta operata nella forma della cedolare secca. Con la circolare n. 26/E del 1° giugno 2011, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'ambito applicativo, alle condizioni per l'applicazione dell'opzione, all'esercizio della stessa, alla sua durata. Altri chiarimenti hanno riguardato la determinazione della cedolare secca, i suoi effetti sul reddito, i versamenti, le sanzioni e l'applicazione per il 2011.


Modalità di presentazione della dichiarazione di variazione dati relativa al luogo di conservazione delle scritture contabili

Con la risoluzione n. 65/E del 14 giugno 2011 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle modalità di comunicazione delle variazioni dei dati relativi al luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili. In caso di variazioni, appunto, l'obbligo di comunicarle all'Agenzia delle Entrate incombe sul contribuente e non può essere soddisfatto dal terzo depositario nel caso in cui, cessato il rapporto di deposito, riconsegna al contribuente le scritture contabili. Il depositario può, tuttavia, provvedere alla presentazione del modello AA7 o AA9, quale persona delegata dal contribuente. Lo stesso depositario può chiedere al contribuente prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di variazione dei dati, considerato l'interesse al corretto adempimento dell'obbligo di comunicazione.