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venerdì 23 dicembre 2011

ATTENZIONE: Dall’1 GENNAIO 2012

A partire dall’1 gennaio 2012, gli operatori finanziari (Banche, Poste e altri operatori) sono obbligati a comunicare periodicamente all’Anagrafe Tributaria il dettaglio dei movimenti nonché l’importo delle operazioni finanziarie effettuate da qualsiasi soggetto, con esclusione solo di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale, per un importo inferiore a 1.500 euro.
Vengono inoltre trasmesse anche le “operazioni fuori conto”, anche se effettuate da clientela occasionale. Si tratta, ad esempio:
• delle negoziazioni di assegni allo sportello, delle richieste di assegni circolari allo sportello con controvalore in contanti o con altri titoli di credito;
• delle richieste di bonifico senza addebito in conto;
• degli acquisti di certificati di deposito;
• delle cessioni di titoli ed effetti al dopo incasso;
• degli acquisti e del cambio di valute estere senza addebito in conto.
Nella sostanza l’Agenzia delle Entrate avrà a disposizione il dettaglio delle movimentazioni finanziarie di tutti i contribuenti italiani, il cui esame consentirà di individuare quelli da sottoporre periodicamente ad accertamento. Una misura quindi incisiva ai fini dei futuri controlli.

giovedì 22 dicembre 2011

CIRCOLARE:Novità in materia di contanti.

Dal 6 DICEMBRE 2011
Sono con la presente ad informarVi che il nuovo “Decreto Salva Italia” ha previsto nuove disposizioni in materia di uso del denaro contante.
In particolare, a decorrere dal 6 dicembre 2011, è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari/ postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000,00 euro.

Il nuovo limite riguarda quindi:

1) L’utilizzo contante per importi pari o superiori ad euro 1.000,00: Divieto.
2) Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori ad euro 1.000,00: Devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
3) Gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali di importo inferiore ad euro 1.000,00: Possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità.
4) Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore: Non può essere pari o superiore ad euro 1.000,00.

Essendo il Decreto ancora in fase di conversione in Legge, non costituiscono infrazione le violazioni commesse nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012:

Per il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi, per importi pari o superiori a 1.000,00 euro, è necessario quindi ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A..

Il divieto riguarda altresì il trasferimenti a titolo gratuito quindi anche una donazione, un lascito ereditario, un’offerta, un prestito tra amici e parenti, dovrà seguire la regola del contante.

Precisiamo inoltre che per i pagamenti frazionati relativi ad un’unica operazione, artificiosamente realizzati per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti, il divieto sopraindicato riguarda il valore complessivo oggetto di trasferimento. Il trasferimento è quindi vietato quando sia hanno più pagamenti inferiori alla soglia ma per un complessivo valore uguale o superiore a 1.000,00 euro.

E’ previsto un inasprimento delle sanzioni, in caso di inosservanza delle disposizioni, che oscillano in base alla tipologia di violazione dall’1% al 40% dell’importo trasferito.

Entro il 31 MARZO 2012

Ulteriore scadenza riguarda i libretti di deposito bancari o postali al portatore, con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro. Dovranno infatti essere estinti, ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto sotto tale importo, entro il 31.03.2012.

ATTENZIONE!

Ricordo in ultimo che gli intermediari finanziari (come le Banche) e i liberi professionisti sono obbligati a comunicare le infrazioni di contante, assegni trasferibili e libretti al portatore per importi uguali o superiori a 1.000,00 euro. Le segnalazioni verranno inviate alle “Ragionerie territoriali dello Stato” le quali a loro volta effettueranno l’immediata comunicazione “all’Agenzia delle Entrate” per l’attivazione degli opportuni controlli fiscali.

RingraziandoVi per l'attenzione
Cordiali Saluti
Dott. Elisa Scopel

giovedì 15 dicembre 2011

PILLOLE SALVA ITALIA
di Elisa Scopel


PRINCIPALI INTERVENTI del DECRETO “SALVA VITA” APPROVATO IL 4.12.2011:

1) Introdotta l'IMU (ex ICI) per abitazione principale e concessa detrazione di euro 200,00; Aumento dell’aliquota sugli altri immobili; Aumento moltiplicatori delle rendite catastali da applicare per la determinazione della base imponibile. Ciò detto l’aumento dell’imposta si aggira intorno al 60%;Sconto Ici per le famiglie con figli al di sotto dei 26 anni;

2) Addizionale erariale della tassa automobilistica è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt;

3) Limite uso del contante ad euro 1.000,00 ai fini dell’antiriciclaggio;

4) L’aumento dell’IVA dal 21% al 23% e dal 10% al 12% è stato rinviato a Settembre 2012;

5) Aumento dell’imposta di bollo dal 10 al 13,5 per mille per mantenere l’anonimato sul denaro detenuto all’estero e condonato, una volta rimpatriato, con lo Scudo fiscale;

6) Sembrava fosse in arrivo un «nuovo bollo da 34,20 euro sui conti correnti (tecnicamente applicato sull'estratto conto cartaceo obbligatorio). In realtà, quell'imposta, per le persone fisiche c'è già ed è in vigore da anni. «La novità – ha spiegato in serata il sottosegretario al Tesoro, Vieri Cerini – è che viene eliminato questo bollo sui conti correnti e sui libretti fino a 5 mila euro;

7) Arriva poi la tassa dello 0,76% per gli immobili all'estero;

8) Le aziende in difficoltà a causa della crisi che sono in ritardo nel pagamento delle cartelle ad Equitalia, potranno ottenere una ulteriore proroga di 72 mesi.

Attendiamo ulteriori nuove definizioni!
Grazie per l'attenzion
Elisa Scopel

martedì 6 dicembre 2011

Comunicazione delle operazioni IVA di importo non inferiore a
3.000,00/3.600,00 euro.


Sono con la presente ad informarVi che a partire dall’anno 2010 è stato introdotto un nuovo adempimento.
Tutti i soggetti passivi IVA (quindi imprese in regime contabile ordinario e semplificato, lavoratori autonomi, i soggetti in regime delle nuovo iniziative produttive) sono obbligati a comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, per ciascun cliente e fornitore, le cessioni e acquisti di beni nonché le prestazioni di servizi, rese e ricevute, di importo pari o superiore a:

- euro 3.000,00 (importo senza IVA) per operazioni soggette all’obbligo di fatturazione;
- euro 3.600,00 (importo IVA compresa) nel caso di operazioni documentate da scontrino o ricevuta fiscale.

La comunicazione va inviata entro il 30 Aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Sono invece esonerati dalla comunicazione i contribuenti minimi, purchè non si verifichi la decadenza dal regime nell’anno in corso.


Solo per l’anno 2010

La comunicazione va inviata entro il 31 Gennaio 2012, con esclusivo riferimento alle operazioni:

• soggette all’obbligo di fatturazione (quindi non devono essere comunicate le operazioni documentate con scontrino o ricevuta fiscale);
• con importo pari o superiori a euro 25.000,00 (importo senza IVA).


Solo per l’anno 2011

Per l’anno 2011 la comunicazione va presentata entro il 30 Aprile 2012.


 Per il periodo dall’1.1.2011 al 30.06.2011:

La comunicazione è limitata alle operazioni soggette all’obbligo di fatturazione di importo pari o superiore ad euro 3.000,00 (importo senza IVA).


 Dall’1.7.2011 in poi:

La comunicazione ha per oggetto le operazioni rilevanti ai fini IVA:
• di importo pari o superiore a euro 3.000,00 (importo senza IVA) se soggette all’obbligo di fatturazione;
• di importo pari o superiore a euro 3.600,00 (importo con IVA) se documentate da scontrino o ricevuta fiscale appositamente integrati con i dati del destinatario.


Le operazioni rilevanti ai fini IVA incluse nella comunicazioni sono:

• le operazioni imponibili;
• le operazioni non imponibili rappresentate dalle cessioni e prestazioni poste in essere nei confronti degli esportatori abituali, nonché le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali;
• le operazioni esenti;
• le operazioni soggette al regime speciale del margine di cui agli artt. 36 ss. del DL 23.2.95 n. 41, limitatamente alla base imponibile;
• le operazioni soggette a reverse charge;
• le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa;
• l'autoconsumo e la destinazione di beni a finalità estranee all'impresa.

Le operazioni escluse dalla comunicazione sono:

• le operazioni “fuori campo IVA”;
• le importazioni;
• le esportazioni di cui all'art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72;
• le operazioni intracomunitarie oggetto di dichiarazione ai fini INTRASTAT, ossia le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni, nonché le prestazioni di servizi "generiche", territorialmente rilevanti nel Paese UE del committente, purché siano ivi imponibile;
• le operazioni, attive e passive, effettuate e ricevute, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati Black List;
• le operazioni già oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria (art. 7 DPR n. 605/1973) come ad esempio i contratti di assicurazione, i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas, i contratti di mutuo, gli atti di compravendita di immobili e i contratti di leasing finanziario e operativo, servizi di telefonica ecc.;
• le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA, qualora il pagamento del corrispettivo sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da aziende, istituti di credito e l’amministrazione postale nonché le società fiduciarie e ogni altro intermediario finanziario; l'adempimento resta, tuttavia, obbligatorio se i suddetti operatori finanziari sono non residenti e senza stabile organizzazione in Italia;
• i passaggi interni di beni tra rami d'azienda, ove documentati da fattura.

Indico, di seguito, alcuni casi particolari per i quali l’importo da considerare nella comunicazione può creare qualche perplessità:
• fattura differita: quando vengono riepilogate più operazioni, documentate da DDT o documento analogo, in un’unica fattura differita si prende a riferimento l’importo totale della fattura stessa;
• fattura riepilogativa: in caso di rappresentazione in un’unica fattura di operazioni di natura diversa che concorrono a determinare un valore complessivo del documento superiore ai limiti posti per la comunicazione, la fattura va comunicata per il totale;
• le spese anticipate in nome e per conto di terzi, in quanto escluse dalla base imponibile IVA ex art. 15 co. 1 n. 3 del DPR 633/72, non rientrano nell'obbligo di comunicazione;
• note di variazione: l’operazione non va comunicata se, a causa della nota di variazione, l’importo dell’operazione, inizialmente superiore al limite, scende al di sotto di quest’ultimo; se invece l’importo dell’operazione è sia in origine sia con la nota di variazione superiore al limite, l’operazione va comunicata al netto dell’importo stornato. Nel caso in cui la variazione avvenga dopo il termine previsto per la comunicazione, l’importo andrà indicato in quella relativa all’anno in cui la nota stessa è stata emessa.

Esempio:

FATTURA DI ACCONTO 10/5/2011 EURO 5.000,00

FATTURA DI SALDO 10/6/2012 EURO 2.000,00

NOTA DI ACCREDITO 20/6/2012 EURO 2.000,00 SUL SALDO
EURO 500,00 SULL’ACCONTO

Nella comunicazione del 2011 (entro il 30 aprile 2012) andrà trasmessa la fattura di acconto per euro 5.000,00.
Nella comunicazione del 2012 (entro il 30 aprile 2013) andrà trasmessa la nota di variazione di euro 500,00.

• contratti d'appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, la comunicazione è obbligatoria solo se i corrispettivi dovuti nell'intero anno solare sono d'importo complessivo non inferiore a 3.000,00 euro (per il 2010 il limite è di euro 25.000,00). In caso di pagamento frazionato del corrispettivo di un unico contratto che preveda corrispettivi periodici, deve essere comunicato l'importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell'anno solare di riferimento anche se il corrispettivo è inferiore alla soglia.

Esempio:

Un soggetto stipula con il commercialista un contratto per la tenuta della contabilità che prevede un corrispettivo mensile di euro 500,00 ( per un totale di euro 6.000,00 annui).
Nel 2011 sono fatturati:
- un acconto di euro 1.500,00 il 30/09/2011;
- un secondo acconto di euro 1.000,00 il 31/12/2011;
- i restanti euro 3.500,00 sono fatturati a saldo nel 2012.
Entro il 30 Aprile 2012 dovrò comunicare gli acconti fatturati per euro 2.500,00, anche se inferiori alla soglia di euro 3.000,00, in quanto il valore complessivo del contratto è pari ad euro 6.000,00.

• contratti tra loro collegati: ai fini del calcolo del limite di 3.000,00 euro (per il 2010 il limite è euro 25.000,00) occorre considerare l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.
In caso, per esempio, di stipula di due contratti collegati di importo pari a 2.000,00 euro ciascuno, stipulati in due anni solari diversi, la soglia di 3.000,00 euro risulta superata, in quanto la stessa va verificata rispetto al valore complessivo dei due contratti. La modalità di pagamento da indicare in sede di comunicazione è quella prevista per gli importi frazionati.
• contratti con privati: quando un soggetto privato pone in essere contratti nelle tipologie riportate ai due punti precedenti, si ritiene corretto che le operazioni effettuate dall’1.1.2011 al 30.6.2011 non debbano essere prese in considerazione.

Esempio di contratto di fornitura:

Si acquista automobile da un privato per € 30.000,00 il 30.11.2011.
L’Operazione dev’essere comunicata entro il 30.04.2012 dato l’importo superiore ad euro 3.600,00 (Iva inclusa).


La comunicazione presentata nei termini può essere corretta da eventuali errori e/o omissioni con una comunicazione sostitutiva, senza applicazione di sanzioni, entro i 30 giorni successivi al termine previsto per la trasmissione della comunicazione originaria.
Scaduto il termine di 30 giorni è ammesso il ravvedimento operoso con invio entro il 30 Aprile dell’anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione.

Ringrazio per l'attenzione
Cordiali Saluti
Elisa Scopel