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mercoledì 21 luglio 2010

PILLOLE FISCALE
di ELISA SCOPEL


Autorizzazione rilascio visto conformità
Chi è condannato per bancarotta fraudolenta in concorso o per falsità ideologica commessa in atto pubblico non può rilasciare il visto di conformità delle dichiarazioni fiscali. Per poter essere iscritti nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni fiscali è necessario non aver commesso reati finanziari come riporta l'articolo 8, comma 1, decreto ministeriale 31 maggio 1999 n. 164.

Erogazioni liberali
Con la risoluzione n. 68/E del 7 luglio 2010 l'Agenzia delle Entrate dà il via libera alla deducibilità per le erogazioni effettuate da privati e imprese alle aziende ospedaliero-universitarie. Le stesse, vista la loro partecipazione alla realizzazione delle finalità istituzionali delle università, possono essere ricondotte tra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera 1-quater, del Tuir. Per quanto riguarda le erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito d'impresa (imprese individuali e società, enti commerciali, enti non commerciali con reddito d'impresa) l'art. 100, comma 2, lettera a) del Tuir prevede la deducibilità se il beneficiario dell'erogazione ha personalità giuridica e persegue esclusivamente una o più finalità tra quelle di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto e ricerca scientifica

Adempimenti dichiarativi in sede di liquidazione di società soggette ad Ires
Con risoluzione n. 66/E del 6 luglio 2010, l'Agnezia Entrate fornisce istruzioni in merito agli adempimenti dichiarativi nonché le modalità ed i termini di effettuazione dell'eventuale conguaglio ai fini Ires in merito alle liquidazioni volontarie. Nell'ipotesi indicata una società sottoposta a liquidazione, dopo aver premesso che la liquidazione si era protratta oltre l'esercizio, ma era terminata entro il quinquennio, chiedeva maggiori chiarimenti in merito agli adempimenti dichiarativi nell'ultima frazione d'esercizio di liquidazione all'interno della quale veniva anche chiusa la fase liquidatoria. L'Agenzia ha chiarito che la società dovrà presentare entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura della liquidazione, la sola dichiarazione riepilogativa ai fini Ires relativa all'intero periodo di liquidazione utilizzando il modello Unico 2009 Sc. In tale sede dovrà essere effettuato il calcolo definitivo dell'Ires dovuto per tutto il periodo della liquidazione, evidenziando l'eventuale conguaglio a credito o a debito. Nell'ipotesi di conguaglio a debito, la società dovrà provvedere ad effettuare i versamenti a saldo entro il giorno sedici del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.

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