Contatti

lunedì 10 gennaio 2011

PILLOLE FISCALI
di Elisa Scopel

Conferimenti senza perizia di stima - DLgs. 142/2008 - DLgs. correttivo
È in vigore dall'8.1.2011 il nuovo comma 2 dell’art. 2343-ter c.c., come sostituito dal DLgs. 29.11.2010 n. 224, in materia di conferimenti in natura o crediti senza relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale ex art. 2343 co. 1 c.c.
Si segnala tra le novità la sostituzione del riferimento al "valore equo" ricavato da un bilancio, che riproduceva la terminologia utilizzata nella Direttiva n. 2006/68/CE, con quello al "fair value", per il quale occorre fare riferimento ai princìpi contabili internazionali adottati dall’Unione europea (cfr. il nuovo co. 5 dell’art. 2343-ter c.c., inserito dall’art. 1 co. 1 lett. b) del DLgs. 224/2010).
Viene precisato, inoltre, che il valore del bene da conferire senza relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale deve essere reperito non da un generico bilancio, ma dal bilancio dell’esercizio precedente rispetto a quello nel quale è effettuato il conferimento; ciò - spiega la Relazione illustrativa del DLgs. 224/2010 - starebbe a significare "che il conferimento in natura ... deve essere eseguito entro il termine dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio da cui viene tratto il valore al fine di evitare che il valore di riferimento sia eccessivamente obsoleto". La puntualizzazione in esame preclude, inoltre, la possibilità di utilizzare bilanci infrannuali. Circostanza non espressamente precisata, dal momento che sussiste il chiaro riferimento della Direttiva ai soli conti annuali.

Riduzione dei benefici per il contribuente negli istituti deflativi del contenzioso -Decorrenza delle novità della L. 220/2010

La L. 220/2010 ha modificato, in senso sfavorevole al contribuente, la riduzione delle sanzioni derivanti dall'adesione ai vari strumenti deflativi del contenzioso presenti nell'ordinamento.
Per ciò che concerne il ravvedimento operoso, le nuove norme si applicheranno a partire dalle violazioni commesse dall'1.2.2010 (quindi, per le violazioni riferite al versamento degli acconti eseguiti nel mese di novembre 2010, si applicano ancora le vecchie riduzioni, nella specie pari a un decimo del minimo e non a un ottavo del minimo).
In merito all'adesione agli inviti, all'acquiescenza e alla definizione agevolata delle sanzioni, le modifiche si applicheranno agli atti emanati a decorrere dall'1.2.2011 (si rileva che l'emanazione avviene in un momento antecedente alla notifica dell'atto), il che coincide, rispettivamente, con l'emanazione dell'invito al contraddittorio, dell'avviso di accertamento e dell'atto di contestazione/irrogazione delle sanzioni.
Per la conciliazione giudiziale, occorre riferirsi ai ricorsi presentati (quindi notificati alla controparte, non avendo rilievo la data di costituzione in giudizio del contribuente) a decorrere dall'1.2.2011.
L'adesione ai "PVC" e l'accertamento con adesione presentano invece alcuni aspetti problematici.
Nel primo, sembra ci si debba riferire ai "PVC" consegnati dall'1.2.2011, anche se formati dalla Guardia di Finanza, posto che sarebbe irrazionale escludere dalle nuove riduzioni delle sanzioni gli stessi, sulla sola base del fatto che il dato letterale della norma di decorrenza (art. 1 co. 21 della L. 220/2010) parla di "atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate".
Per l'accertamento con adesione, occorre a nostro avviso effettuare le seguenti precisazioni:
- ove il procedimento scaturisca da istanza presentata dal contribuente dopo la ricezione dell'accertamento, occorre prendere come riferimento la data di emissione dell'accertamento stesso, siccome è questo l'atto definibile;
- ove, invece, il procedimento scaturisca da istanza del contribuente o da invito dell'ufficio nelle more della verifica fiscale, pare ci si debba riferire alla data di emissione dell'atto di adesione, in quanto l'istanza o l'invito non costituiscono atti definibili.

Spese di manutenzione (ris. Agenzia Entrate 5.11.2011 n. 5)

Con la ris. 5.11.2011 n. 5, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale da applicare alle spese di manutenzione sostenute dal concessionario in relazione a beni gratuitamente devolvibili.
Il caso di specie attiene ad una società concessionaria (che redige il bilancio in base ai principi contabili nazionali), la quale ha stipulato una convenzione avente ad oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di un collegamento autostradale articolato in diversi lotti, alcuni dei quali sono stati già realizzati dal concedente, mentre altri dovranno essere progettati e realizzati dal concessionario.
Alla scadenza del rapporto, il concessionario dovrà devolvere gratuitamente al concedente l'intero collegamento autostradale in ottimo stato di conservazione; lo stesso, quindi, dovrà eseguire i lavori di manutenzione necessari a tal fine, sia sui lotti da esso costruiti, sia su quelli realizzati dal concedente e da questo affidati in gestione.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, il trattamento fiscale previsto dall'art. 107 co. 2 del TUIR trova applicazione con riferimento a tutte le spese di manutenzione sostenute dal concessionario e, quindi, sia quelle relative ai lotti da questo realizzati, sia quelle relative ai lotti costruiti dal concedente.
A tal fine, l'importo deducibile (plafond) si determina considerando in maniera unitaria tutti i lotti autostradali, in quanto costituiscono, nel loro insieme, il bene che, alla scadenza della concessione, verrà devoluto al concedente. In altri termini, il parametro di riferimento ai fini della deducibilità degli accantonamenti di cui al predetto art. 107 co. 2 è l'intero costo del bene gratuitamente devolvibile, anche se non interamente sostenuto dal concessionario

Nessun commento:

Posta un commento