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martedì 6 dicembre 2011

Comunicazione delle operazioni IVA di importo non inferiore a
3.000,00/3.600,00 euro.


Sono con la presente ad informarVi che a partire dall’anno 2010 è stato introdotto un nuovo adempimento.
Tutti i soggetti passivi IVA (quindi imprese in regime contabile ordinario e semplificato, lavoratori autonomi, i soggetti in regime delle nuovo iniziative produttive) sono obbligati a comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, per ciascun cliente e fornitore, le cessioni e acquisti di beni nonché le prestazioni di servizi, rese e ricevute, di importo pari o superiore a:

- euro 3.000,00 (importo senza IVA) per operazioni soggette all’obbligo di fatturazione;
- euro 3.600,00 (importo IVA compresa) nel caso di operazioni documentate da scontrino o ricevuta fiscale.

La comunicazione va inviata entro il 30 Aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Sono invece esonerati dalla comunicazione i contribuenti minimi, purchè non si verifichi la decadenza dal regime nell’anno in corso.


Solo per l’anno 2010

La comunicazione va inviata entro il 31 Gennaio 2012, con esclusivo riferimento alle operazioni:

• soggette all’obbligo di fatturazione (quindi non devono essere comunicate le operazioni documentate con scontrino o ricevuta fiscale);
• con importo pari o superiori a euro 25.000,00 (importo senza IVA).


Solo per l’anno 2011

Per l’anno 2011 la comunicazione va presentata entro il 30 Aprile 2012.


 Per il periodo dall’1.1.2011 al 30.06.2011:

La comunicazione è limitata alle operazioni soggette all’obbligo di fatturazione di importo pari o superiore ad euro 3.000,00 (importo senza IVA).


 Dall’1.7.2011 in poi:

La comunicazione ha per oggetto le operazioni rilevanti ai fini IVA:
• di importo pari o superiore a euro 3.000,00 (importo senza IVA) se soggette all’obbligo di fatturazione;
• di importo pari o superiore a euro 3.600,00 (importo con IVA) se documentate da scontrino o ricevuta fiscale appositamente integrati con i dati del destinatario.


Le operazioni rilevanti ai fini IVA incluse nella comunicazioni sono:

• le operazioni imponibili;
• le operazioni non imponibili rappresentate dalle cessioni e prestazioni poste in essere nei confronti degli esportatori abituali, nonché le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali;
• le operazioni esenti;
• le operazioni soggette al regime speciale del margine di cui agli artt. 36 ss. del DL 23.2.95 n. 41, limitatamente alla base imponibile;
• le operazioni soggette a reverse charge;
• le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa;
• l'autoconsumo e la destinazione di beni a finalità estranee all'impresa.

Le operazioni escluse dalla comunicazione sono:

• le operazioni “fuori campo IVA”;
• le importazioni;
• le esportazioni di cui all'art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72;
• le operazioni intracomunitarie oggetto di dichiarazione ai fini INTRASTAT, ossia le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni, nonché le prestazioni di servizi "generiche", territorialmente rilevanti nel Paese UE del committente, purché siano ivi imponibile;
• le operazioni, attive e passive, effettuate e ricevute, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati Black List;
• le operazioni già oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria (art. 7 DPR n. 605/1973) come ad esempio i contratti di assicurazione, i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas, i contratti di mutuo, gli atti di compravendita di immobili e i contratti di leasing finanziario e operativo, servizi di telefonica ecc.;
• le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA, qualora il pagamento del corrispettivo sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da aziende, istituti di credito e l’amministrazione postale nonché le società fiduciarie e ogni altro intermediario finanziario; l'adempimento resta, tuttavia, obbligatorio se i suddetti operatori finanziari sono non residenti e senza stabile organizzazione in Italia;
• i passaggi interni di beni tra rami d'azienda, ove documentati da fattura.

Indico, di seguito, alcuni casi particolari per i quali l’importo da considerare nella comunicazione può creare qualche perplessità:
• fattura differita: quando vengono riepilogate più operazioni, documentate da DDT o documento analogo, in un’unica fattura differita si prende a riferimento l’importo totale della fattura stessa;
• fattura riepilogativa: in caso di rappresentazione in un’unica fattura di operazioni di natura diversa che concorrono a determinare un valore complessivo del documento superiore ai limiti posti per la comunicazione, la fattura va comunicata per il totale;
• le spese anticipate in nome e per conto di terzi, in quanto escluse dalla base imponibile IVA ex art. 15 co. 1 n. 3 del DPR 633/72, non rientrano nell'obbligo di comunicazione;
• note di variazione: l’operazione non va comunicata se, a causa della nota di variazione, l’importo dell’operazione, inizialmente superiore al limite, scende al di sotto di quest’ultimo; se invece l’importo dell’operazione è sia in origine sia con la nota di variazione superiore al limite, l’operazione va comunicata al netto dell’importo stornato. Nel caso in cui la variazione avvenga dopo il termine previsto per la comunicazione, l’importo andrà indicato in quella relativa all’anno in cui la nota stessa è stata emessa.

Esempio:

FATTURA DI ACCONTO 10/5/2011 EURO 5.000,00

FATTURA DI SALDO 10/6/2012 EURO 2.000,00

NOTA DI ACCREDITO 20/6/2012 EURO 2.000,00 SUL SALDO
EURO 500,00 SULL’ACCONTO

Nella comunicazione del 2011 (entro il 30 aprile 2012) andrà trasmessa la fattura di acconto per euro 5.000,00.
Nella comunicazione del 2012 (entro il 30 aprile 2013) andrà trasmessa la nota di variazione di euro 500,00.

• contratti d'appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, la comunicazione è obbligatoria solo se i corrispettivi dovuti nell'intero anno solare sono d'importo complessivo non inferiore a 3.000,00 euro (per il 2010 il limite è di euro 25.000,00). In caso di pagamento frazionato del corrispettivo di un unico contratto che preveda corrispettivi periodici, deve essere comunicato l'importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell'anno solare di riferimento anche se il corrispettivo è inferiore alla soglia.

Esempio:

Un soggetto stipula con il commercialista un contratto per la tenuta della contabilità che prevede un corrispettivo mensile di euro 500,00 ( per un totale di euro 6.000,00 annui).
Nel 2011 sono fatturati:
- un acconto di euro 1.500,00 il 30/09/2011;
- un secondo acconto di euro 1.000,00 il 31/12/2011;
- i restanti euro 3.500,00 sono fatturati a saldo nel 2012.
Entro il 30 Aprile 2012 dovrò comunicare gli acconti fatturati per euro 2.500,00, anche se inferiori alla soglia di euro 3.000,00, in quanto il valore complessivo del contratto è pari ad euro 6.000,00.

• contratti tra loro collegati: ai fini del calcolo del limite di 3.000,00 euro (per il 2010 il limite è euro 25.000,00) occorre considerare l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.
In caso, per esempio, di stipula di due contratti collegati di importo pari a 2.000,00 euro ciascuno, stipulati in due anni solari diversi, la soglia di 3.000,00 euro risulta superata, in quanto la stessa va verificata rispetto al valore complessivo dei due contratti. La modalità di pagamento da indicare in sede di comunicazione è quella prevista per gli importi frazionati.
• contratti con privati: quando un soggetto privato pone in essere contratti nelle tipologie riportate ai due punti precedenti, si ritiene corretto che le operazioni effettuate dall’1.1.2011 al 30.6.2011 non debbano essere prese in considerazione.

Esempio di contratto di fornitura:

Si acquista automobile da un privato per € 30.000,00 il 30.11.2011.
L’Operazione dev’essere comunicata entro il 30.04.2012 dato l’importo superiore ad euro 3.600,00 (Iva inclusa).


La comunicazione presentata nei termini può essere corretta da eventuali errori e/o omissioni con una comunicazione sostitutiva, senza applicazione di sanzioni, entro i 30 giorni successivi al termine previsto per la trasmissione della comunicazione originaria.
Scaduto il termine di 30 giorni è ammesso il ravvedimento operoso con invio entro il 30 Aprile dell’anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione.

Ringrazio per l'attenzione
Cordiali Saluti
Elisa Scopel

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