Contatti

lunedì 17 maggio 2010

PILLOLE FISCALI
Elisa Scopel

Ci avviciniamo alle seconda scadenza per il mod. 730
Il modello per la dichiarazione dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati, che quest'anno raggiunge la maggiore età (è stato pensato nel 1993 come semplificazione del 740 "lunare"), ha scadenze ormai molto vicine. La prima, quella del 30 aprile, riguarda chi richiede l'assistenza al proprio datore di lavoro o all'ente pensionistico; la seconda, quella del 31 maggio, è destinata invece a chi si avvale dell'aiuto di un Caf-dipendenti o di un professionista abilitato. In entrambi i casi il contribuente dovrà presentare una copia del 730/2010 e la busta contenente il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto o del cinque per mille dell'Irpef.

Il 730, infatti, può essere presentato al proprio sostituto d'imposta, che ha scelto di prestare assistenza fiscale, oppure a un Centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati o a un professionista abilitato (consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili).

Perché fare il 730 e non Unico? Rispetto al modello Unico, il 730 presenta alcuni vantaggi: è facile da compilare, non richiede calcoli e, soprattutto, permette di ottenere rapidamente i rimborsi in busta paga o con la pensione. È per questo che l'anno scorso l'hanno utilizzato più di 17 milioni di persone, rispetto ai 10 milioni che hanno usato Unico.


Operazione di triangolazione intracomunitaria - chiarimenti
Con la risoluzione n. 35/E del 13 maggio 2010 l'Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito in merito alla corretta interpretazione delle norme relative al regime di non imponibilità Iva nelle operazioni di triangolazione intracomunitaria. Secondo l'Agenzia tali operazioni non sono soggette al prelievo Iva se il cessionario stipula il contratto su mandato ed in nome del cedente. In questo caso, infatti, il predetto cessionario agirebbe quale mero intermediario del cedente senza mai avere la disponibilità del bene, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge.
(Vedi risoluzione n. 35 del 2010)

Errata imputazione dei componenti negativi di reddito – Richiesta di rimborso
Con la circolare n. 23/E del 4 maggio 2010 l'Agenzia delle Entrate ha aperto alla possibilità di recuperare la maggiore imposta versata per effetto dell'errata imputazione a periodo dei componenti negativi del reddito. Il rimborso può essere richiesto, mediante istanza, entro due anni dalla sentenza passata in giudicato oppure dalla data in cui è divenuta definitiva la pretesa del fisco, come prevede l'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 546/1992. La circolare invita gli uffici periferici a riesaminare le controversie pendenti. Il contribuente potrebbe presentare anche una dichiarazione integrativa a proprio favore, ma solo entro i termini di presentazione della dichiarazione successiva.
(Vedi circolare n. 23 del 2010)

Nessun commento:

Posta un commento